12 giugno 2012

Trasferimento dell'azione civile di risarcimento in sede penale: l'estinzione del processo civile rilevabile d'ufficio

"Con la sentenza oggetto della presente impugnazione, depositata il 17 aprile 2010, la Corte di Appello di Lecce rigettava l'appello del C., previa integrazione della motivazione della sentenza di primo grado. In particolare, osservava che il trasferimento dell'azione  civile nel processo penale produce di diritto, a norma dell'art. 75 c.p.c., comma 1, la rinuncia dell'attore al giudizio civile, sicchè il giudice civile deve anche d'ufficio dichiarare l'estinzione del processo (senza che sia necessaria l'accettazione delle altre parti), alla sola condizione che dagli atti risulti il trasferimento dell'azione  civile nel processo penale, previo accertamento dell'identità delle due azioni (quella promossa in sede civile e quella esercitata nel processo penale), alla stregua dei comuni canoni di identificazione delle stesse (Cass. 14/05/2003 n. 7396). Il C., costituendosi parte civile nel processo penale pendente nei confronti del Q., aveva certamente trasferito in sede penale l'azione risarcitoria che aveva esercitato contro il Q. nel presente giudizio: si legge nell'atto di costituzione di parte  civile: "Il pregiudizio lamentato è costituito dalla condotta del Q., il quale, violando i patti contrattuali di non mettere all'incasso l'assegno, dato in garanzia, ha negoziato il titolo in questione provocando, così, la levata del protesto in capo al C., facendo credere di aver girato a terzi il titolo. Il danno patrimoniale lamentato è pari a Euro 2.000,00, pari cioè alla somma portata dal titolo maggiorata delle spese di protesto, della penale del 10% e degli interessi legali del 2,5%. Il danno morale, invece, è dovuto all'ingiusto disagio d'animo che la parte lesa ha patito in conseguenza della illecita levata del protesto e della grave offesa perpetrata nei confronti della propria persona da parte dell'imputato a mezzo dell'alterazione del titolo in questione. Tali danni si quantificano in Euro 3.000,00 o in quella somma maggiore o minore ritenuta equa...". Come risulta evidente, sebbene oggetto del processo penale fosse soltanto il (preteso) reato di falso commesso dal Q. attraverso la contraffazione dell'assegno dopo il suo protesto, con la costituzione di parte civile il C. ha proposto un'azione risarcitoria che ha come fatto costitutivo un comportamento illecito più complesso (rispetto alla mera contraffazione dell'assegno), in quanto nella dichiarazione di costituzione di parte civile il C. ha addebitato al Q. di avere dapprima messo all'incasso l'assegno ricevuto in garanzia, così provocandone l'illegittimo protesto, e poi apposto sul titolo la falsa firma di girata, in modo da indurlo in errore, facendogli credere che altri aveva messo all'incasso l'assegno e che quindi egli non era responsabile dell'illegittima levata del protesto. Lo stesso complesso comportamento illecito il C. ha allegato come fatto costitutivo della pretesa risarcitoria esercitata in questo processo, risultando evidente dalla lettura dell'atto di citazione che l'attore non si è soltanto lamentato che il Q. avesse posto all'incasso l'assegno contra pacta, ma anche che Io avesse contraffatto dopo il protesto e del resto proprio quest'ultima circostanza ha indotto il Tribunale in sede di reclamo ad accordare ex art. 700 c.p.c. la sospensione della pubblicazione del protesto. Pertanto, correttamente il primo giudice ha dichiarato improseguibile l'azione  civile proposta contro il Q., a nulla rilevando che il procuratore di quest'ultimo non avesse sollevato l'eccezione di estinzione nella prima udienza successiva al fatto estintivo (rappresentato dalla costituzione di  parte civile), in quanto il fatto impeditivo alla prosecuzione del processo rappresentato dal trasferimento in sede penale dell'azione  civile è rilevabile anche d'ufficio, attinendo all'interesse all'ordinato esercizio della giurisdizione, che non è disponibile dalle parti (Cass. 28/08/2007, n. 18193)."

Cass. civ. Sez. III, Sent., 16-05-2012, n. 7633

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