11 giugno 2012

L'amm.re giudiziario - il procedimento di liquidazione del compenso - regime impugnatorio

"D'altro canto, la specificità della presente vicenda processuale, come s'è già accennato, sta proprio in ciò: che la parte opponente ha promosso contemporaneamente due procedimenti, l'uno idoneo a concludersi con un provvedimento immediatamente impugnabile per cassazione e l'altro invece suscettibile solo d'appello, e che il tribunale ha invece espressamente ricondotto anche la seconda di tali iniziative nell'alveo della prima dichiaratamente quindi pronunciando un'ordinanza che, per il procedimento in cui è intervenuta, è soggetta unicamente a ricorso per cassazione. In realtà, posto che la figura dell'amministratore giudiziario non è assimilabile a quella di un ausiliario del giudice, non avrebbe dovuto trovare spazio il procedimento speciale di liquidazione dei compensi spettanti a tali ausiliari, essendo invece esperibile avverso il provvedimento di liquidazione del compenso emesso dal tribunale a norma dell'ultimo comma dell'art. 93 disp. att. c.c., avente natura monitoria, solo l'opposizione ex art. 645 c.p.c. (si veda da ultimo, in tal senso, Cass. n. 7631 del 2011). In presenza di siffatto rimedio, in concreto esperito dalla Camping Cisano, il tribunale investito dell'opposizione avrebbe dovuto dunque dar corso al relativo procedimento, destinato a concludersi con una sentenza appellabile, e non perciò immediatamente suscettibile d'impugnazione in sede di legittimità. Ma - come già dianzi sottolineato - il tribunale ha invece dichiaratamente affermato di voler provvedere a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, (non essendo all'epoca ancora stato emanato il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15), e poichè tale norma richiama il processo speciale previsto per la liquidazione degli onorari di avvocato, l'ordinanza che lo conclude - non impugnabile per l'esplicita indicazione della L. n. 794 del 1942, art. 30, - è assoggettabile a ricorso straordinario per cassazione.


Avendo allora il giudice compiuto una consapevole ed esplicita scelta, coerente con il rito in concreto adottato, ancorchè tale scelta sia discutibile, non ci si può discostare dal principio secondo il quale l'individuazione del mezzo d'impugnazione da esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va fatta in base alla qualificazione che sia stata data, con il provvedimento impugnato, all'azione proposta ed alla conseguente decisione, a prescindere dalla sua esattezza (principio da ultimo ribadito anche da Sez. un. n. 390 del 2011).


Pertanto, il rilievo secondo cui il tribunale avrebbe travalicato, con la propria pronuncia, i limiti del procedimento di liquidazione del compenso, decidendo questioni controverse non comprimibili nel ristretto perimetro di quel procedimento, fondato o meno che sia, avrebbe potuto eventualmente esser dedotto come ragione d'impugnazione del provvedimento emesso in forma di ordinanza, all'esito del procedimento svoltosi secondo il rito previsto dal citato D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, ma non consente di mettere in discussione il regime di successiva impugnabilità del suindicato provvedimento."

Cass. civ. Sez. I, Sent., 07-06-2012, n. 9241

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