"Va osservato, infatti, che l'art. 139 c.p.c., consentendo la consegna della copia dell'atto da notificare a persona di famiglia del destinatario, per l'ipotesi in cui non sia stata possibile la consegna nelle mani di quest'ultimo, non impone all'ufficiale giudiziario procedente di svolgere ricerche in ordine al rapporto di convivenza indicato dalla suddetta persona con dichiarazione della quale viene dato atto nella relata di notifica. Per contro, incombe a chi contesta la veridicità di siffatta dichiarazione di fornire la prova del contrario, la quale, peraltro, può essere data soltanto provando che il familiare era presente per ragioni occasionali e momentanee nel luogo di abitazione del destinatario, mentre non è sufficiente, per negare validità alla notificazione, la produzione di un certificato anagrafico attestante che il familiare abbia altrove la propria residenza (Cass. 6953/06, 322/07, 8306/11).
Nel caso di specie, siffatta dimostrazione concreta non risulta fornita dal D.P.."
Cass. civ. Sez. VI, Ord., 07-06-2012, n. 9277
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