Nel regime di attuazione del registro delle imprese (e per i soggetti societari persone giuridiche successivamente all'abrogazione dell'art. 2457 ter c.c., richiamato dall'art. 2497 bis c.c.) l'iscrizione nel registro delle imprese del trasferimento della sede del soggetto iscritto, quando tale trasferimento comporti che la sede sia trasferita in altra provinciae, quindi, che l'iscrizione passi da una camera di commercio all'altra, si ha perfezionata a tutti gli effetti che ne derivano soltanto una volta avvenuta la cancellazione dell'iscrizione di provenienza.
Cass. civ. Sez. III, 13-03-2012, n. 3959
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