I limiti di valore sanciti dall'art. 2721 c.c. con riguardo all'ammissibilità della prova testimoniale non attengono all'ordine pubblico, ma sono dettati nell'esclusivo interesse delle parti private, pertanto, qualora la prova venga ammessa in primo grado oltre i limiti predetti, essa deve ritenersi ritualmente acquisita se la parte interessata non ne abbia tempestivamente eccepito la inammissibilità in sede di assunzione o nella sua prima difesa successiva nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Ne consegue che la relativa nullità, essendo rimsta sanata, non può essere eccepita e fatta valere per la prima volta in sede di appello neppure dalla parte che sia rimasta contumace volontaria nel giudizio di primo grado ed a maggior ragione non può essere eccepita per la prima volta in sede di legittimità.
Cass. civ. Sez. III, 13-03-2012, n. 3959
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