Per mera completezza, va rilevata l'ininfluenza della questione concernente la tardività della notificazione anche rispetto alla nota del 10.6.2014 (in quanto avvenuta dopo le ore 21 del giorno 10.7.2014, come da ricevuta di accettazione del messaggio pec, e dunque in contrasto con l'art. 147 c.p.c., secondo cui "le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21"), alla luce delle precedenti osservazioni sulla notificazione telematica del ricorso nel giudizio amministrativo.
T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 13-01-2015, n. 396
Sito di informazione giuridica a fini divulgativi. Segui il "blawg" dell'Avv. Maurizio Storti, Avvocato Cassazionista. Il blawg (o legal blogging) nato dall'unione delle due parole "blog" e "law" è finalizzato ad agevolare la comprensione, per tutti gli utenti interessati, dei temi di diritto e delle vicende "legali" così come fotografate dalla Corte di Cassazione, dalle Corti e dai Tribunali di merito i quali, con il loro diritto c.d. vivente, integrano le norme scritte.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento