04 dicembre 2014

"poichè il precetto evangelico di amare il prossimo come se stessi non ha sanzione penale, la sua violazione è, appunto, penalmente irrilevante"

Secondo quanto si legge nel capo d'imputazione, Z. avrebbe proferito la seguente frase rivolta al T.: "ogni volta che vedo la tua macchina ripartire per Roma la domenica sera, il giorno dopo compro il giornale, sperando di leggere della tua morte in uno di quegli spaventosi incidenti sull'autostrada che commentano nei telegiornali... Spero di incontrarti uno di questi giorni disteso e morente lungo la strada... Ti prometto che non mi fermerò mai per aiutarti a soccorrerti". D.S., per parte sua, sempre indirizzandosi al T., avrebbe detto: "ogni anno qualcuno mi fa sapere che la tua salute peggiora molto e sempre di più, tanto che stai lì lì per crepare, però questa bella notizia non arriva mai".

2. Tanto premesso, mentre la prima censura è incomprensibile (e dunque inammissibile per genericità), non essendo chiaro quale incidenza possano avere sul decisum dei giudicanti di primo e secondo grado le argomentazioni in essa contenute, la seconda censura è, nella sostanza e al di là della sua formulazione, fondata. Invero non è l'elemento psicologico quello che manca nel delitto di ingiuria contestato agli imputati, ma addirittura l'elemento materiale.

Augurarsi la morte di un'altra persona è certamente manifestazione di astio, forse di odio, nei confronti della stessa persona, ma poichè il precetto evangelico di amare il prossimo come se stessi non ha sanzione penale, la sua violazione è, appunto, penalmente irrilevante.

Meno che mai costituisce ingiuria, perchè desiderare la morte altrui non sta necessariamente a significare che si intenda offenderne l'onore e il decoro (e che di fatto li si offenda).

2.1. Quanto al delitto di minaccia, è noto che il male ingiusto e futuro che si prospetta alla persona offesa deve essere rappresentato come conseguente ad un'azione dell'offensore.

Nel caso di specie, il fatto che Z. si sia augurato la morte di T. in un incidente stradale e che D.S. l'abbia prevista quale imminente conseguenza dell'aggravarsi delle sue condizioni di salute, rappresentano certamente manifestazioni di scarso affetto nei confronti del T. stesso e, se si vuole, di evidente mancanza di fair play tra avversari processuali (a quanto si apprende, la famiglia degli imputati era in lite giudiziaria con il T.), ma nè Z., nè D.S., a stare al capo di imputazione, hanno manifestato l'intenzione di fare alcunchè per determinare, anticipare o propiziare la morte del T.. In particolare, Z. non ha "promesso" al T. che si sarebbe attivato per provocare incidenti automobilistici, ma si è augurato che ciò accada casualmente ad opera di terzi (sconosciuti) ed ha chiarito che egli, se avesse visto steso per terra il T., non l'avrebbe soccorso, con ciò, al più, preannunciando che si sarebbe reso responsabile di un futuro ed eventuale reato (art. 189 C.d.S., art. 593 c.p.). D.S. ha formulato una "previsione" (e una speranza), certo con animo malevolo, ma di assoluta irrilevanza penale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 10-07-2014) 03-10-2014, n. 41190

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