“Le conclusioni non sono diverse prendendo in esame la normativa sopravvenuta in materia di documentazione amministrativa, con specifico riferimento all'incaricato comunale.
Il T.U. della documentazione amministrativa del 2000, finalizzato alla semplificazione delle procedure: da un lato, non ha previsto l'autentica di firma per le istanze presentate alla pubblica amministrazione o ai gestori di pubblici servizi (D.P.R. n. 445 del 2000, art. 21, comma 1 e art. 38, comma 3); dall'altro, ha previsto l'autenticazione, anche da parte del "dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco", per le istanze presentate agli organi della pubblica amministrazione o ai gestori di pubblici servizi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, nonchè per le istanze presentate a soggetti diversi (art. art. 21, comma 2).
Inoltre, non mancano nella legislazione statale casi in cui è specificamente conferita, al dipendente addetto dell'ufficio comunale, il potere di autenticazione di determinati atti (a titolo esemplificativo, L. n. 53 del 1990, art. 14, in materia elettorale; L. n. 184 del 1983, art. 31, in materia di adozione).
In definitiva, emerge un sistema normativo nel quale il potere di autenticazione del dipendente addetto dell'ufficio comunale non è generalizzato, ma è di volta in volta individuato dal legislatore.
Ne consegue che, non potendosi ricavare dal sistema normativo un potere dell'incaricato comunale di autenticare la firma di atti negoziali, è nulla la procura speciale alle liti conferita mediante scrittura privata con firma autenticata dall'ufficiale dell'anagrafe del Comune.”.
Corte di cassazione – Sezione III civile – Sentenza 30 agosto 2013 n. 19966
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