“... i primi due motivi possono essere trattati congiuntamente, poichè entrambi incentrati sulla medesima questione del mancato riconoscimento del nesso di causalità tra l'intervento di appendicectomia e lo stato di sterilità della ricorrente principale.
La soluzione operata dai Giudici d'appello merita condivisione, essendo riconosciuto, dalla giurisprudenza di questa Corte, che nei giudizi di risarcimento del danno causato da attività medica, l'attore ha l'onere di allegare e di provare l'esistenza del rapporto di cura, il danno ed il nesso causale, mentre ha l'onere di allegare (ma non di provare) la colpa del medico; quest'ultimo, invece, ha l'onere di provare che l'eventuale insuccesso dell'intervento, rispetto a quanto concordato o ragionevolmente attendibile, sia dipeso da causa a sè non imputabile (Cass. n. 17143/2012). Come correttamente riconosciuto dai Giudici territoriali, con motivazione congrua e immune dai lamentati vizi, sarebbe stato onere dell'odierna ricorrente provare la mancata riferibilità della condizione di sterilità ad altre cause, pregresse o esterne, idonee a far ritenere la riconducibilità della condizione stessa al fatto dei sanitari;”.
Corte di cassazione – Sezione III civile – Sentenza 29 agosto 2013 n. 19873
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