“Il primo motivo di ricorso è inammissibile per la incongruità del quesito proposto rispetto alla fattispecie in concreto accertata dai giudici del merito. Ed in vero come evidenziato, in sede di accertamento tecnico, i danni subiti dalla parte attrice derivano dalla edificazione del quartiere residenziale sovrastante la balza, senza realizzare una idonea rete di opere fognarie, sicchè le acque si sono infiltrate nella roccia, sgretolandola. La domanda di risarcimento anche in forma specifica avanzata nei confronti del Comune non investe atti e scelte autoritative del comune, ma una attività materiale soggetta allo ius privatorum e con essa al precetto civile del neminem laedere. Corretta appare la statuizione della Corte di appello anche in relazione agli arresti di questa Corte n. 39 del 2001 e SU 14 gennaio 2005 n. 599, cui si aggiunge Cass. SU 16 dicembre 2010 n. 26395 tra le significative.”.
Corte di cassazione – Sezione III civile – Sentenza 30 agosto 2013 n. 19962
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