10 novembre 2013

Clausola risolutiva espressa e scioglimento del contratto a seguito del previsto inadempimento. Non c'è automatismo.

Non è senza rilievo, comunque, la circostanza che, se è vero che "La clausola risolutiva espressa non comporta automaticamente lo scioglimento del contratto a seguito del previsto inadempimento, essendo sempre necessario, per l'art. 1218 cod. civ., l'accertamento dell'imputabilità dell'inadempimento al debitore almeno a titolo di colpa." (Cass. n. 2553 del 2007; in precedenza Cass. n. 9356 del 2000, evocata dalla ricorrente) e che "Ai fini della risoluzione del contratto per inadempimento, in presenza di clausola risolutiva espressa, pur se la colpa del contraente inadempiente si presume, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., il giudice non è tenuto solo a constatare che l'evento previsto dalla detta clausola si sia verificato, ma deve esaminare, con riferimento al principio della buona fede, il comportamento dell'obbligato, potendo la risoluzione essere dichiarata solo ove sussista (almeno) la colpa di quest'ultimo" (Cass. n. 11717 del 2002, evocata anche dalla ricorrente; successivamente, si veda, nello stesso senso Cass. n. 15026 del 2005), pur tuttavia, dovendo l'accertamento della colpa riguardare l'inadempimento, non è dato comprendere come, essendosi verificato l'inadempimento con riferimento alla scadenza di pagamento del canone del trimestre da pagarsi il 1 luglio 2006, le circostanze dei due capitoli avrebbero potuto assumere rilievo, trattandosi di circostanze successive all'inadempimento.

[...]

Nè in contrario può assumere rilievo che siano stati tenuti prima della dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, effettuata dai locatori con l'intimazione di sfratto, come s'è veduto, poichè comportamenti successivi all'inadempimento tutelato da clausola risolutiva espressa e prima della dichiarazione di volersene avvalere possono assumere semmai solo l'eventuale significato di evidenziare per facta concludenza, ex latere della parte che può dichiarare di volersi avvalere della clausola ed ancora non l'abbia fatto, il valore di rinuncia ad esercitare il diritto di avvalersene.

Il principio di diritto che giustificherebbe la detta irrilevanza dei capitoli di prova è il seguente: "La clausola risolutiva espressa non comporta automaticamente lo scioglimento del contratto a seguito del previsto inadempimento, essendo sempre necessario, per l'art. 1218 cod. civ., l'accertamento dell'imputabilità dell'inadempimento al debitore almeno a titolo di colpa. Peraltro, tale accertamento dev'essere condotto con riferimento al momento dell'inadempimento e non con riferimento a comportamenti delle parti successivi al suo verificarsi, potendo tali comportamenti successivi all'inadempimento tutelato da clausola risolutiva espressa, ove si verifichino prima della dichiarazione di volersene avvalere assumere semmai solo l'eventuale significato di evidenziare perfacta concludentia, ex latere della parte che può dichiarare di volersi avvalere della clausola ed ancora non l'abbia fatto, il valore di rinuncia ad esercitare il diritto di avvalersene".”.

Corte di cassazione – Sezione III civile – Sentenza 27 agosto 2013 n. 19602


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