“A seguito di liquidazione, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, della dichiarazione dei redditi presentata per l'anno di imposta del 1991 dall'Avv. R.E., venivano iscritti a ruolo mediante cartella di pagamento importi ai fini Irpef ed Ilor più interessi e sanzioni.
Nell'atto impositivo veniva precisato che l'iscrizione ai fini irpef era scaturita dal recupero a tassazione di contributi previdenziali integrativi versati alla Cassa Nazionale degli Avvocati, dal mancato riconoscimento di ritenute d'acconto ed, ai fini ilor, da tardivo versamento dell'acconto dovuto.
Avverso la cartella il contribuente presentava ricorso rilevando che l'iscrizione a ruolo, non essendo stata effettuata nell'anno successivo alla dichiarazione, non poteva essere effettuata ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, dovendo far seguito ad un vero e proprio accertamento. Nel merito contestava la pretesa impositiva.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva integralmente il ricorso dichiarando la nullità della cartella esattoriale con sentenza che veniva integralmente confermata dalla Commissione Tributaria Regionale del Molise con la pronuncia indicata in epigrafe.
[...]
I motivi sono infondati.
Questa Corte ha più volte espresso il principio, cui si ritiene dare continuità, per cui "qualora la liquidazione delle imposte, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, non si sovrapponga alla dichiarazione del contribuente, ma si risolva in una rettifica dei risultati della dichiarazione stessa che comporti una pretesa ulteriore da parte dell'Amministrazione finanziaria, si è in presenza di un'attività impositiva vera e propria, per definizione rientrante in quella di accertamento, sicchè la cartella esattoriale che rechi la pretesa fiscale non solo va notificata nel termine previsto a pena di decadenza per la notifica dell'avviso di accertamento, ma deve essere anche motivata come il suddetto avviso, ossia deve contenere tutte le indicazioni idonee a consentire al contribuente di apprestare un'efficace difesa (Cass. n. 14414/2005;
Cass. n. 28056/2009). Occorre, invero, distinguere i casi in cui l'amministrazione abbia esercitato il potere di "controllo VA formale", relativo alla riscossione nella misura risultante dalla stessa dichiarazione, cui segue effettivamente un'attività di mera liquidazione, dai casi di "rettifica cartolare", cioè di rettifica dei risultati dalla dichiarazione attraverso la correzione di errori materiali e di calcolo, o la esclusione (o riduzione) di scomputi di ritenute, di detrazioni o deduzioni, di crediti d'imposta, casi nei quali si è in presenza di un'attività impositiva vera e propria, rientrante per definizione in quella di accertamento (Cass. n. 21660/2006).
Nella specie - pacifico (per come risultante dalla sentenza impugnata e dedotto nello stesso ricorso dall'Agenzia delle Entrate) che l'Ufficio aveva rettificato la dichiarazione del contribuente escludendo ritenute d'acconto e recuperando a tassazione contributi previdenziali integrativi- la sentenza impugnata va esente da censure avendo motivato, alla luce dei principi sopra illustrati, la "inutilizzabilità" della procedura di cui al citato art. 36 bis, con conseguente rispetto da parte dell'Amministrazione finanziaria dei termini di decadenza e necessità di motivazione dell'atto.
Ne consegue il rigetto del ricorso.”.
Corte di cassazione – Sezione V civile Sentenza 19 luglio 2013 n. 17682
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