10 novembre 2013

E' onere della parte rilevare il difetto di legittimazione passiva.

Il ricorso, i cui tre motivi possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione, è fondato.

Dall'esame degli atti del giudizio di primo grado, consentito in considerazione delle questioni sottoposte a questa Corte, emerge che effettivamente il difetto di legittimazione passiva non era stato eccepito dal Condominio nell'atto di opposizione. Emerge tuttavia che alla prima udienza del 30 aprile 1996 la causa è stata rinviata all'udienza del 7 maggio 1996 per una ulteriore udienza di prima comparizione; emerge poi che all'udienza del 7 maggio 1996 il Pretore, non ritenendo di dover pronunciare alcuno dei provvedimenti previsti dall'art. 102 c.p.c., comma 2, artt. 164, 167 e 182 c.p.c., art. 291 c.p.c., comma 1, visto l'art. 180, commi 1 e 2, ha fissato "l'udienza del 9 ottobre 1996 quale prima udienza di trattazione, assegnando termine perentorio sino a venti giorni prima di tale udienza per la proposizione, da parte de(l) convenut(o), delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio", autorizzando comunicazioni di comparse a norma dell'art. 170 c.p.c., u.c..

L'udienza del 9 ottobre 1996 non ebbe a svolgersi perchè rinviata d'ufficio alla successiva udienza del 26 marzo 1997; in tale udienza le parti comparvero senza svolgere altro tema che quello della sussistenza o no dei presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto. Il Pretore si riservò di decidere, concedendo alle parti termine per note. Solo in questa occasione il Condominio ebbe a rilevare che nella scrittura posta dal S. a fondamento della propria pretesa creditoria erano indicate persone che sicuramente non avevano speso il nome del Condominio stesso, nè potevano impegnarlo non rivestendo e non avendo speso alcuna carica e/o funzione sociale.

Risulta dunque evidente che la questione del difetto di legittimazione passiva è stata posta dal Condominio tardivamente, allorquando, cioè, il termine concesso dal giudice per la formulazione di eccezioni non rilevabili d'ufficio era ormai scaduto (venti giorni prima della udienza del 9 ottobre 1996, poi rinviata d'ufficio all'udienza del 26 marzo 1997).

Colgono dunque nel segno le censure di parte ricorrente, atteso che la non opponibilità al Condominio di scritture sottoscritte da soggetti privi di poteri rappresentativi del Condominio non era rilevabile d'ufficio ed avrebbe quindi dovuto essere formulata dalla parte interessata entro il termine a tal fine concesso dal giudice.

In accoglimento del ricorso, dunque, la sentenza impugnata deve essere cassata.”.

Corte di cassazione – Sezione II civile – Sentenza 31 luglio 2013 n. 18346


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