12 ottobre 2013

Costituzione in appello valida anche con la cd. velina se poi viene depositato l’originale

Contrariamente a quanto rilevato dal Tribunale di Reggio Calabria, la prevalente giurisprudenza di questa Corte è schierata nel senso che l'accertamento dell'avvenuto deposito, al momento della costituzione in giudizio dell'appellante, di una copia (o velina) dell'atto di appello in luogo dell'originale contenente la relata dell'avvenuta notificazione dello stesso atto, non comporta la sanzione dell'improcedibilità del gravame (cfr. Cass. 9 dicembre 2004, n. 23027; Cass. 24 agosto 2007, n. 17958; Cass. 29 luglio 2009, n. 17666, ord.; Cass. 17 novembre 2010, n. 23192; Cass. 8 maggio 2012, n. 6912 e, da ultimo Cass. 23 novembre 2012, n. 20789, ord.).

Questo condivisibile orientamento è, infatti, saldamente basato sull'indiscusso principio di tassatività delle cause di improcedibilità (tra le quali, per l'appunto, non è previsto - all'atto dell'iscrizione a ruolo della causa da parte dell'appellante - il deposito dell'originale dell'atto di appello notificato); sulla esclusività del richiamo, in detta norma, ai soli termini di costituzione dell'appellante (da intendersi riferiti a quelli contemplati dall'art. 165 c.p.c., per il giudizio di primo grado, in virtù del rimando trasparente nel primo comma dell'art. 347 c.p.c.) e non anche alle forme; sulla non configurabilità di un pregiudizio del diritto di difesa e dell'instaurazione del contraddittorio per effetto dell'avvenuta notificazione. Del resto, la possibilità di provvedere alla costituzione in giudizio da parte dell'attore (e, corrispondentemente, da parte dell'appellante in secondo grado) e alla contestuale iscrizione a ruolo della causa prima del perfezionamento della notificazione (mediante il deposito della c.d. "velina") è un dato che deve ritenersi acquisito alla luce della lettura (costituzionalmente orientata) operata dal Giudice delle leggi (cfr. sentenza 2 aprile 2004, n. 107, ed ordinanza 12 aprile 2005, n. 154, ma già prima v., in senso analogo, l'ordinanza 23 giugno 2000, n. 239), secondo cui tale ultimo adempimento si perfeziona per il notificante sin dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, sicchè a partire da tale momento egli è legittimato a compiere tutte le attività che presuppongono la notificazione, ferma restando la decorrenza del termine ultimo per la costituzione dalla consegna effettiva al destinatario. Ed anche le Sezioni unite di questa Corte - con la sentenza 18 maggio 2011, n. 10864 - hanno affermato che la sola mancata costituzione in termini dell'appellante determina automaticamente l'improcedibilità dell'appello (a nulla rilevando che l'appellato si sia costituito nel termine assegnatogli).

Cass. civ. Sez. II, Sent., 21-06-2013, n. 15715


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