12 ottobre 2013

Riconosciuto il diritto al rimborso del danno biologico per svilimento della dignità del lavoratore

Con il terzo motivo la società ricorrente denuncia: "Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043, 2049, 1123 e 1225 c.c., (art. 360 c.p.c., n. 3)" Si duole del fatto che la Corte territoriale, confermando la sentenza di primo grado anche in punto di quantificazione del risarcimento del danno, non ha tenuto conto della specifiche censure sollevate in sede di atto di appello in relazione al riconoscimento di somme risarcitorie a titolo di danno morale ed esistenziale. Rileva che in tal modo il giudice di merito ha erroneamente effettuato una duplicazione di voci risarcitorie in contrasto con i principio affermati da questa Corte nella decisione a sezioni unite del 11/11/2008 n. 26972.

Il motivo presenta profili di inammissibilità ed è comunque infondato.

Si osserva innanzitutto che, con riferimento alla quantificazione del danno, non risulta alcun corrispondente motivo di appello (si rileva dalla sentenza impugnata che le doglianze dell'appellante afferivano alla sola valutazione medico-legale della misura del danno biologico).

Inoltre, non si riscontra alcuna duplicazione laddove le voci risarcitorie hanno distintamente riguardato (come si rileva dalla confermata sentenza di primo grado il cui testo è stato riprodotto in sede di controricorso) il danno biologico (inteso come mera lesione della integrità psicofisica), il danno morale (inteso come sofferenza interiore temporanea causata dalla commissione di un fatto illecito), il danno esistenziale (inteso come umiliazione delle capacità ed attitudini lavorative con pregiudizio all'immagine del dipendente sul luogo di lavoro).

Si ricorda, sul punto, che in tema di liquidazione del danno non patrimoniale, al fine di stabilire se il risarcimento sia stato duplicato ovvero sia stato erroneamente sottostimato, rileva non il nome assegnato dal giudicante al pregiudizio lamentato dall'attore (biologico, morale, esistenziale) ma unicamente il concreto pregiudizio preso in esame dal giudice. Si ha pertanto duplicazione di risarcimento solo quando il medesimo pregiudizio sia stato liquidato due volte, sebbene con l'uso di nomi diversi (cfr. in tal senso Cass. n. 10527/2011, v, anche Cass. n. 15414/2011 cfr., in materia di danno subito dal lavoratore, anche Cass. n. 9238/2010, n. 23053/2009 nonchè la più recente Cass. 20 novembre 2012 n. 20292 secondo cui il danno biologico - cioè la lesione della salute -, quello morale - cioè la sofferenza interiore - e quello dinamico - relazionale - altrimenti definibile esistenziale, e consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, risarcibile nel caso in cui l'illecito abbia violato diritti fondamentali della persona - costituiscono pregiudizi non patrimoniali ontologicamente diversi e tutti risarcibili; nè tale conclusione contrasta col principio di unitarietà del danno non patrimoniale, sancito dalla sentenza n. 26972 del 2008 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, giacchè quel principio impone una liquidazione unitaria del danno, ma non una considerazione atomistica dei suoi effetti).

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 28-06-2013, n. 16413


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