12 ottobre 2013

Diritto al rimborso Fondo di garanzia per vittime della strada, prescrizione decennale

Il Fondo di garanzia per le vittime della strada è tenuto al risarcimento dei danni provocati da soggetto non assicurato in vece e luogo del responsabile e della compagnia assicuratrice che a ciò avrebbe dovuto provvedere, se il responsabile si fosse assicurato.

Il principio è stato introdotto allo scopo di garantire comunque ai danneggiati dalla circolazione stradale il risarcimento dei danni, quanto meno in certa misura.

Entro i limiti della tutela che la legge assicura ai danneggiati, l'impresa di volta in volta designata dal Fondo di garanzia viene perciò ad assumere la veste di una sorta di garante ex lege del danneggiante che si sia reso inadempiente all'obbligo di assicurarsi.

La posizione di una tale impresa va assimilata a quella di un fideiussore, più che a quella di un assicuratore, proprio in forza del disposto della L. n. 990 del 1969, art. 29 (oggi D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 292, comma 1), che le attribuisce in ogni caso il diritto di agire in rivalsa nei confronti del principale obbligato (diritto che normalmente non spetta all'assicuratore).

L'azione di cui all'art. 29 cit. viene a configurare, pertanto, alcunchè di analogo all'azione di regresso che spetta al fideiussore contro il debitore principale.

Ne consegue che erroneamente la Corte di appello ha ritenuto che fra l'impresa designata dal FGVS e il danneggiato non sussista alcun titolo idoneo a fondare un' autonoma azione di regresso, dovendosi ravvisare un tale titolo nell'espressa disposizione dell'art. 29 cit.

e nei principi generali sopra indicati, desumibili dall'interpretazione del sistema.

La surrogazione legale non ha ragione di essere richiamata, nel caso in esame, perchè la compagnia assicuratrice non ha alcun bisogno di invocarne gli effetti, nè di agire in surroga del danneggiato, per recuperare quanto le spetta, avendo a disposizione l'azione autonoma di cui all'art. 29.

E' appena il caso di ricordare che la surrogazione legale disciplina taluni effetti del pagamento del debito altrui a vantaggio di colui che paga (subentro nel credito e subentro nelle garanzie del credito), ove questi intenda avvalersi di tali effetti e vi abbia interesse.

In tal caso, il creditore è ovviamente tenuto a rispettare la specifica disciplina del credito nel quale subentra.

Ma non vi è alcuna ragione che giustifichi l'assoggettamento forzoso del creditore agli effetti della surrogazione legale, ove egli disponga di altro mezzo per conseguire la restituzione di quanto ha pagato ed intenda avvalersene. In sintesi, l'impresa designata dal Fondo di garanzia per la vittime della strada, che agisca ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 29 (oggi D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 292, comma 1), non è soggetta al termine di prescrizione biennale, applicabile all'azione risarcitoria spettante al danneggiato dalla circolazione stradale, poichè il suo diritto non è condizionato e non deriva dal diritto del danneggiato al risarcimento dei danni, ma trova il suo fondamento nella suddetta azione specifica, che gli è concessa dalla legge a tale scopo e che è soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale (conf. Cass. civ. Sez. 3, 17 ottobre 1997 n. 10176; Cass. civ. Sez. 3, 11 maggio 2007 n. 10827. Il principio contrario, formulato in epoca risalente da Cass. civ. S.U. 11 novembre 1991 n. 12014, non è significativo, trattandosi di un mero obiter dictum, riferito ad un caso del tutto peculiare).

Cass. civ. Sez. III, Sent., 19-06-2013, n. 15303


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