12 ottobre 2013

Intervista diffamatoria: responsabilità dell'intervistato e dell'intervistatore

Per il carattere diffamatorio un articolo - sotto forma di intervista - pubblicato il (OMISSIS) sul settimanale "(OMISSIS)" ed il (OMISSIS) sul quotidiano "(OMISSIS)", dai rispettivi titoli "Guarda quanto sono civili quelli del Pool" e " B. ed i suoi amici, giudici e parti in causa, lavano le offese con un mucchio di bigliettoni", i magistrati B.F.S., Bo.Il., D.P., C.G. e G.F. convennero dinanzi al tribunale di Milano l'intervistato prof. V.R., l'intervistatore M.A. e le rispettive editrici Arnoldo Mondadori Editore spa e la "srl il Foglio Quotidiano", per sentirli condannare al risarcimento dei danni da loro patiti per la ritenuta diffamazione.

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Pertanto, una volta rilasciata un'intervista connotata da contenuti diffamatori, l'intervistato, a meno che non provi di avere validamente tentato di impedire il fatto o che esso sia accaduto contro la sua volontà, risponde anche della ripubblicazione ad opera di terzi delle sue dichiarazioni, attese le caratteristiche di attitudine all'incontrollata diffusione dei dati coscientemente immessi nell'odierno sistema o circuito dei mezzi di comunicazione di massa.

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Della giurisprudenza di questa Corte va allora mantenuto, superando l'ambiguo concetto di neutralità od imparzialità di questi, il costante insegnamento per il quale l'intervistatore ha l'onere, per andare esente da (cor-)responsabilità nell'intervista ad un'altra persona, di non concorrere a dar luogo alla valenza o portata diffamatoria dell'intervista, complessivamente considerata come prodotto giornalistico e quindi come interazione tra due persone: e tanto in relazione al tenore delle singole domande poste, o del loro complessivo contesto, od ai commenti od alle premesse alle medesime od alle modalità stesse della loro formulazione o struttura.

La consecuzione, la suggestività, l'articolazione di artifici dialettici o retorici nella formulazione delle domande o delle premesse o dei commenti possono essere, a seconda dei casi, valutate - con un apprezzamento di fatto, che sfugge, se congruamente motivato, ad ogni sindacato di legittimità - dal giudice del merito come concause della lesione dell'altrui onore e reputazione, quando non perfino come fatti idonei di per sè solo a determinarla.

In tal modo, l'intervistatore diviene un coautore a pieno titolo del contenuto complessivo dell'articolo, condividendone in buona sostanza le tesi ed anzi contribuendo con la sua condotta al consolidamento del risultato o del contenuto diffamatorio, ovvero, se non aderendovi in modo espresso, contribuendo scientemente con la sua condotta alla percezione del senso impressovi dall'intervistato.

In applicazione dei suddetti principi alla fattispecie, il carattere diffamatorio dell'opera dell'intervistatore M. è ravvisato dalla corte territoriale non soltanto nel fatto materiale della riproduzione dell'intervista o nella formulazione di domande ("allusive, suggestive e provocatorie") che abbiano indirizzato il contenuto delle risposte, ma anche in personali valutazioni, analiticamente riportate...

Cass. civ. Sez. III, Sent., 17-06-2013, n. 15112


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