29 settembre 2013

Negli sbocchi su strada da luoghi non soggetti a pubblico passaggio i conducenti hanno l’obbligo di arrestarsi e dare preceda a chi circola sulla strada

All'imputato era stato contestato che, per colpa, consistita in imprudenza e nella inosservanza dell'art. 145 C.d.S., comma 6, omettendo di dare precedenza, nell'immettersi su strada principale a bordo del proprio furgone Fiorino, aveva cagionato la morte di V.V., che, proveniente dalla sinistra della strada principale, alla guida di una motocicletta Yamaha, collideva con il predetto furgone che in quel momento ostruiva la carreggiata, venendo scalzato dalla moto e riportando ferite mortali. Nel capo d'imputazione si evidenziava la condotta altrettanto colposa della vittima avendo contribuito al verificarsi dell'evento per non aver tenuto, in detto tratto di strada a visibilità limitata, in violazione dell'art. 141 C.d.S., comma 3, una velocità adeguata.

[...]

I motivi esposti sono fondati sicchè il ricorso va accolto ovviamente ai soli fini civili.

La sentenza impugnata è affetta da vizio motivazionale per la errata e non approfondita valutazione di elementi di fatto, chiaramente emersi dall'istruttoria dibattimentale, o ritenuti per certi ma che tali non sono.

Il dato della velocità mantenuta prima del sinistro dal motociclista è stato ritenuto determinante nel convincimento di non colpevolezza dell'imputato espresso dal Tribunale e confermato dalla Corte distrettuale.

In effetti, i giudici del merito, hanno sostanzialmente affermato che nessun altra condotta di guida si poteva esigere dal G. che, alla guida di un autocarro, si era immesso, da una via secondaria, su una strada principale, ad una velocità minima di 10 km/h, allorchè sopraggiungeva, ad andatura non moderata ed in ogni caso non adeguata alle caratteristiche della strada, la motocicletta guidata dal V.. Costui, nel tentare una manovra di emergenza, tesa ad evitare il veicolo che si trovava già sulla carreggiata, perdeva il controllo del suo motoveicolo, veniva sbalzato dalla sella e con il capo andava ad urtare la ruota anteriore sinistra dell'autocarro Fiorino.

Orbene, prima ancora di considerare la evidenziata condotta colposa del guidatore della motocicletta, ritenuta dai giudici fattore causale determinante nella produzione dell'evento, tale da escludere il nesso eziologico tra il comportamento di guida del G., come originariamente contestato, e lo stesso evento, ritiene il Collegio che la Corte distrettuale, alla luce delle norme del codice della strada e delle comuni norme di prudenza e diligenza, cui si debbono conformare gli utenti della strada, nella specie i guidatori di autoveicoli, abbia erroneamente ritenuto corretta e prudenziale la condotta di guida del G.. Il dato di fatto considerato in sentenza è che questi si era immesso su di una strada principale da una via secondaria, per altro non aperta al pubblico transito di veicoli, "gradualmente ad una velocità stimata in circa 10 Km/h ed, allorchè sopraggiunse la Yamaha, era fermo sulla semicarreggiata percorsa dal V. proprio per ispezionare che dalla sua sinistra non provenissero altri veicoli".

Innanzitutto, è nozione anche di comune esperienza che chi si immette da una via secondaria, ancorchè in assenza di segnale di STOP, su di una principale è tenuto a fermarsi sul ciglio e non procedere verso la sede stradale, ancorchè a bassa velocità; tale obbligo è previsto specificamente dall'art. 145 C.d.S., comma n. 6 (Negli sbocchi su strada da luoghi non soggetti a pubblico passaggio i conducenti hanno l'obbligo di arrestarsi e dare preceda a chi circola sulla strada).

Solo fermandosi e guardando prima a sinistra, avendo per altro un angolo di visuale a sinistra di 48 metri (come affermato dal CTU), il G. poteva rendersi conto dell'arrivo o meno di altri veicoli.

Dunque, da parte dei giudici non è stata tenuto in conto tale norma comportamentale di guida, e, con riferimento all'occupazione della semicarreggiata hanno fatto riferimento al c.d. diritto di precedenza acquisito o "precedenza di fatto".

[...]

Quanto alla assunta condotta altamente colposa della persona offesa (che in questa sede non si intende assolutamente porre in discussione, ancorchè tutte le valutazioni sulla effettiva velocità tenuta dal V. - per altro non determinata in sentenza - richiedono un'ulteriore verifica alla luce delle osservazioni, puntuali, della parte civile e non considerate dalla Corte del merito), ritiene il Collegio che l'apparato argomentativo a sostegno della scelta operata in dispositivo dal giudicante non possa ritenersi plausibile e coerente, in quanto, quella condotta, alla luce di quanto ora argomentato circa il comportamento del guidatore dell'autocarro che presenta profili di colpa, specifici e generici (come per altro contestati), non può essere ritenuta fattore essenziale nella produzione dell'evento, ma tutt'al più causa concorrente che non esclude, però, il nesso eziologico tra la condotta di guida del G. e la morte del V..

La sentenza va pertanto annullata per una nuova valutazione con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche il regolamento delle spese tra le parti del presente giudizio.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 05-03-2013) 30-05-2013, n. 23343


Nessun commento: