29 settembre 2013

Il creditore non può rifiutare il pagamento con un assegno circolare al posto del contante

Va respinto anche il secondo profilo di questo motivo di ricorso, che denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1206, 1212, 1214, 1182, 1119, 1220 e 1188 c.c..

Con esso si vuoi negare che l'offerta brevi manu di assegno circolare non trasferibile (di importo superiore, all'epoca, a venti milioni di lire) sia idonea a mettere in mora il creditore, o a interrompere la mora del debitore o a far ritenere ingiustificato il rifiuto del creditore di ritirare l'assegno. Si evidenzia che l'assegno recava l'intero importo capitale, ma non gli interessi nel frattempo maturati e che il tentativo di consegna era stato seguito da invio di copia del medesimo assegno a soggetto terzo con la conferma di volerlo lasciare a disposizione del creditore.

La censura è posta anche sotto il profilo del vizio di motivazione.

E' infondata da ogni punto di vista.

Va premesso che non risulta dedotto, come necessario in sede di legittimità quando si sollevi questione giuridica che non è trattata dalla sentenza impugnata, che la questione del mancato pagamento degli interessi fosse stata oggetto di argomentazione difensiva in sede di merito.

La rilevanza degli interessi era comunque stata considerata implicitamente nel comparare i due inadempimenti, proprio considerando il mese di ritardo nel pagamento offerto. Essa assume peso solo in relazione alla valutazione di merito censurata ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Quanto all'idoneità ex art. 1220 c.c., dell'offerta di assegno circolare - la prova dell'offerta materiale è stata data in causa e la censura relativa è stata qui respinta - non v'è dubbio alcuno secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 26617/07; 18240/02) che sussista tale idoneità e che sia contrario al dovere di correttezza il rifiuto del creditore, senza plausibili motivi, di accettare assegni circolari in luogo di somme di denaro al cui pagamento sia tenuto il debitore.

Il denunciato vizio di motivazione non sussiste, perchè esso muove dal presupposto che sia dubbia l'offerta fisica dell'assegno, risultata invece provata.

Lo scarso peso attribuito alla mancanza degli inetressi, neppure indicata in corso dei rapporti negoziali quale espresso motivo di rifiuto dell'assegno e dunque da considerare quale mero espediente individuato in corso di causa, è palese che non vale a inficiare la valutazione dì merito sulla comparazione dei due inadempimenti, che ha respiro globale adeguatamente motivato.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 28-05-2013, n. 13209


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