Sito di informazione giuridica a fini divulgativi. Segui il "blawg" dell'Avv. Maurizio Storti, Avvocato Cassazionista. Il blawg (o legal blogging) nato dall'unione delle due parole "blog" e "law" è finalizzato ad agevolare la comprensione, per tutti gli utenti interessati, dei temi di diritto e delle vicende "legali" così come fotografate dalla Corte di Cassazione, dalle Corti e dai Tribunali di merito i quali, con il loro diritto c.d. vivente, integrano le norme scritte.
17 maggio 2013
La sospensione dei termini processuali
Il motivo è manifestamente infondato.
La L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3, stabilendo che la sospensione dei termini processuali dal 1 agosto al 15 settembre non si applica, tra le altre, alle controversie previste dall'art. 429 cod. proc. civ. (sostituito dall'art. 409 per effetto della L. 11 agosto 1973, n. 533, art. 1), si riferisce alle controversie individuali di lavoro e non, invece, a tutte le controversie che sono regolate con il rito del lavoro, richiamandosi tale norma alla natura della causa e non al rito da cui essa è disciplinata (Cass. civ. 25 febbraio 1994 n. 1931; Cass. civ. 13 maggio 2010 n. 11607, fra le tante).
Cass. civ. Sez. III, Sent., 13-03-2013, n. 6300
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