02 aprile 2013

Appello - litisconsorzio - interruzione del processo


Ciò premesso, osserva il Collegio che la doglianza così come è stata formulata non ha pregio. In effetti, la morte dell'attore tra l'udienza di discussione ed il deposito della sentenza non produce alcun effetto interruttivo (art. 300 c.p.c., u.c.), anche se impone la citazione in giudizio di tutti gli eredi del defunto (Cass. n. 26279/2009). La costituzione di due degli eredi entro l'anno del deposito della sentenza (tempestiva in quanto la notifica della sentenza fatta dal procuratore del defunto non era idonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione) ha sanato ai sensi dell'art. 164 c.p.c. gli effetti sostanziali e processuali dell'atto d'appello, nullo in quanto diretto all'attore e non ai suoi eredi (art. 163 c.p.c., n. 2 e art. 164 c.p.c., comma 1). Questa S.C. ha statuito al riguardo che: "Qualora la notificazione dell'atto di appello sia stata effettuata nei confronti del procuratore domiciliatario della parte deceduta nel corso del giudizio di primo grado, nonostante che dell'evento fosse a conoscenza la controparte, e non già nei confronti degli eredi, soggetti legittimati ad assumere la qualità di parte nel giudizio di gravame, la nullità dell'impugnazione, affetta da vizio relativo alla vocatio in jus per omissione del requisito di cui all'art. 163 c.p.c., comma 3, n. 2, è sanata con efficacia ex tunc, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., nel testo novellato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, dalla costituzione degli eredi nel giudizio d'appello, con la conseguenza che gli effetti di tale costituzione risalgono sino al momento della notificazione dell'atto di appello, impedendo il passaggio in giudicato della decisione impugnata" (Cass. Sez. 2, n. 23522 del 19/11/2010). Ciò premesso rileva il Collegio che la dichiarazione da parte dei due eredi costituiti dell'esistenza di altri eredi di cui ha indicato i nomi (moglie C.L. e figlio P. S.) e che ha identificato con la produzione di un atto notorio.

ha posto comunque in rilevo una violazione di legge (rilevabile ex officio) in cui è incorso il giudice d'appello per non avere integrato il contraddittorio ex art. 331 c.p.c., sussistendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra tutti gli eredi di P.V.. Ciò comporta la cassazione della sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Firenze per l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi pretermessi. Gli altri motivi del ricorso rimangono assorbiti (motivo n. 2: la violazione dell'art. 1362 c.c., art. 1414 c.c., comma 2, artt. 1453, 1552 e 1704 c.c.; motivo n. 3: la violazione dell'art. 1177 c.c., dell'art. 1219 c.c., comma 2 e art. 1220 c.c.). Il giudice del rinvio si dovrà pronunciare anche sulle spese di questo grado di legittimità.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 28-02-2013, n. 5058


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