Per quanto riguarda poi la pretesa usucapione della stanza al piano rialzato, si osserva che la questione dell'interversione del possesso nel caso in cui il potere di fatto sulla cosa fosse iniziato a titolo di detenzione (nella specie locazione), per integrare il possesso utile "ad usucapionem" occorreva un atto di opposizione con cui fosse chiaramente manifestato nei confronti del proprietario, l'intento di mutare tale detenzione in vero e proprio possesso "uti dominus", corrispondente cioè all'esercizio del diritto di proprietà (Cass. Sez. 2, n. 5854 del 16/03/2006). Anche in questo caso, l'accertamento, in concreto, di tali circostanze si è risolto in un'indagine di fatto, rimessa al giudice di merito, sicchè nel giudizio di legittimità non può chiedersi alla Corte di Cassazione di prendere direttamente in esame la condotta della parte, al fine di trarne elementi di convincimento; si può solo censurare, per omissione o difetto di motivazione, la decisione di merito che abbia del tutto trascurato o insufficientemente esaminato la questione di fatto della interversione, ciò che nella fattispecie non è avvenuto, stante la corretta motivazione della sentenza su tale specifico punto (Cass. Sez. 2, n. 27521 del 19/12/2011).
Cass. civ. Sez. II, Sent., 27-11-2012, n. 21084
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