20 gennaio 2013

Superamento del massimale di legge nella liquidazione dei danni


Il motivo è palesemente fondato.

Risulta, difatti, provato per tabulas, l'avvenuto ed irredimibile superamento del massimale di legge nella liquidazione dei danni da parte della corte etnea, e risulta altresì pacificamente consolidato - alla luce di una costante giurisprudenza di questa corte - il principio di diritto secondo il quale il massimale di polizza, del quale non è lecito predicare la natura di fatto processuale meramente impeditivo o estintivo, ha la funzione di configurare e delimitare normativamente il diritto del danneggiato, onde la conseguente rilevabilità (anche) officiosa da parte del giudice (e pluribus, Cass. 9019/09; 7247/06; 4485/03).

Cass. civ. Sez. III, Sent., 13-12-2012, n. 22893


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