20 gennaio 2013

Pacchetto turistico


Il motivo è privo di pregio.

Esso si infrange, difatti, sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice d'appello nella parte in cui ha ritenuto che il contratto sottoscritto tra le parti avesse ad oggetto non una vacanza organizzata direttamente dall'agenzia oggi resistente, bensì l'acquisto di un pacchetto turistico integralmente organizzato da altro soggetto, ed ha interpretato - con apprezzamento di fatto che in questa sede ; si sottrae a qualsiasi censura risultando scevro da errori logico-giuridici - l'atto di citazione in appello come funzionale, quanto al motivo sub B), a censurare la sentenza di primo grado proprio sul punto (espressamente contestato dall'appellante nella parte in cui si indicava la V. come organizzatrice del viaggio) oggi contestato in parte qua dal ricorrente.

E' appena il caso di osservare, in argomento, come debba ritenersi ampiamente e consonantemente consolidata presso questa corte regolatrice quella giurisprudenza predicativa del principio di diritto secondo il quale l'interpretazione dell'atto di citazione (nella specie, in appello) è compito demandato in via esclusiva al giudice di merito nella misura e nella parte in cui esso risulti afferente alla sfera del fatto, così che essa sfugge a qualsivoglia sindacato di legittimità se, come nella specie, esente da vizi logico-giuridici.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 13-12-2012, n. 22891


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