20 gennaio 2013

Rimessione in termini e art. 291 c.p.c.


La Corte d'appello ha ritenuto non applicabile la rimessione in termini perchè il mancato rinvenimento del fascicolo da parte della cancelleria non era idonea a giustificare l'istanza di rimessione in termini ai sensi dell'art. 184 bis e che, comunque, la stessa era stata presentata solo dieci giorni prima della scadenza del termine di cui all'art. 305 c.p.c..

In realtà come dianzi ricordato nel caso di specie la rimessione in termini non è regolata dall'art. 184 bis c.p.c. ma dall'art. 291 c.p.c..

Questa Corte ha infatti osservato che la fissazione successiva, ad opera del medesimo giudice, di un ulteriore termine, destinato a garantire il corretto ripristino del contraddittorio interrotto nei confronti della controparte, pur presupponendo che il precedente termine per la riassunzione sia stato rispettato, ormai ne prescinde, rispondendo unicamente alla necessità di assicurare il rispetto delle regole proprie della "vocatio in ius". Ne consegue che il mancato rispetto di quel termine impone al giudice, che rilevi la nullità, di ordinare la rinnovazione della notifica medesima, in applicazione analogica dell'art. 291 cod. proc. civ., entro un termine necessariamente perentorio, solo il mancato rispetto del quale determinerà l'eventuale estinzione del giudizio, per il combinato disposto del citato art. 291, u.c., e del successivo art. 307, comma 3 (Cass. 14854/06 sez. un.).

Cass. civ. Sez. I, Sent., 07-12-2012, n. 22259


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