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20 gennaio 2013
Inefficacia del decreto quale titolo esecutivo
Il motivo è fondato sotto il secondo, assorbente profilo.
Premesso che il vizio individuato dal Tribunale comporta la mera nullità, e non l'inesistenza, della notificazione, essendo comunque presenti elementi sufficienti ad integrare un atto di tale tipo, va ribadito che la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, anche se causa di inefficacia del decreto quale titolo esecutivo, può essere eccepita dall'intimato solo nel giudizio di cognizione instaurato con l'opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c., ovvero, se la nullità ha impedito all'opponente di avere tempestiva conoscenza del decreto stesso, con l'opposizione tardiva, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., e non anche successivamente alla notificazione del precetto con l'opposizione di cui agli artt. 615 o 617 c.p.c., dinanzi a un giudice diverso da quello funzionalmente competente a giudicare sull'opposizione a decreto ingiuntivo (giurisp. consolidata: cfr. Cass. 8011/2009, 1202/1998, 7694/1995).
Cass. civ. Sez. I, Sent., 07-12-2012, n. 22261
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