20 gennaio 2013

Revocatoria fallimentare


Il motivo è fondato.

In tema di revocatoria fallimentare, le Sezioni Unite di questa Corte, risolvendo un contrasto di giurisprudenza, hanno da tempo affermato il principio, in seguito costantemente ribadito, secondo cui le rimesse effettuate dal terzo sul conto corrente dell'imprenditore, poi fallito, non sono revocabili ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 2, quando risulti che attraverso tali atti il terzo non ha posto la somma nella disponibilità giuridica e materiale del debitore, ma, senza utilizzare una provvista del debitore e senza rivalersi nei suoi confronti prima del fallimento, ha adempiuto l'obbligazione del debitore principale o quella dell'eventuale fideiussore, ovvero ha adempiuto un'obbligazione che, per quanto già gravante sul debitore, incide su di lui, in relazione ad un rapporto in atto con la banca creditrice, per evitare le conseguenze cui l'avrebbe esposto l'inadempimento (cfr., Cass., Sez. Un., 12 agosto 2005, n. 16874; Cass., Sez. 1^, 24 febbraio 2011, n. 4553; 14 febbraio 2011, n. 3583; 22 maggio 2008, n. 13092).

Può quindi ritenersi definitivamente superato il diverso orientamento, richiamato nella sentenza impugnata, secondo cui il principio alla stregua del quale i pagamenti eseguiti dal terzo sono revocabili solo in dipendenza della loro effettuazione con denaro dell'imprenditore o a seguito di esercizio della rivalsa da parte del terzo prima della dichiarazione di fallimento non può trovare applicazione nell'ipotesi in cui il pagamento sia stato effettuato dal terzo sul conto corrente del debitore, dal momento che in tal caso nell'operazione s'inserisce il diaframma del rapporto di conto corrente, nel quale il versamento del terzo resta attratto, venendo a costituire una variazione quantitativa del conto (vale a dire una posta attiva del correntista, nella cui titolarità confluisce l'importo accreditato), con la conseguenza che, ai fini dell'azione revocatoria, le rimesse del terzo sono toni comi equiparabili alle rimesse ed ai versamenti del correntista (Cass., Sez. 1^, 8 aprile 2004, n. 6943; 10 settembre 2002. n. 13159).

Cass. civ. Sez. I, Sent., 07-12-2012, n. 22247


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