20 gennaio 2013

Azione di reintegrazione nel possesso


Anche con riferimento all'elemento soggettivo in tema di azione di reintegrazione nel possesso la Corte territoriale si è conformato all'esatto principio (cfr., ad es., Cass. n. 8486 del 2000 e Cass. n. 2957 del 2005) secondo cui "l'animus spoliandi" può ritenersi insito nel fatto stesso di privare del godimento della cosa il possessore contro la sua volontà, espressa o tacita, indipendentemente dalla convinzione dell'agente di operare secondo diritto ovvero di ripristinare la corrispondenza tra situazione di fatto e situazione di diritto, mentre la volontà contraria allo spoglio da parte del possessore può essere esclusa soltanto da circostanze univoche ed incompatibili con l'intento di contrastare il fatto illecito come il suo consenso, l'onere della cui prova grava sul soggetto autore dello spoglio medesimo (prova, nella specie, sicuramente non offerta dagli attuali ricorrenti, i quali non avevano inteso nemmeno riconoscere il possesso dei P.).

Cass. civ. Sez. II, Sent., 07-12-2012, n. 22174


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