06 gennaio 2013

Prescrizione e decadenza


Il primo motivo si articola in una pluralità di censure, una sola delle quali è fondata.

Premesso che la ricorrente non ha ragione di dolersi della qualificazione del rapporto come contratto misto di appalto e vendita, con prevalenza degli elementi di quest'ultima ed applicazione, nella sentenza impugnata, delle relative norme, atteso che il mezzo d'impugnazione invoca una piuttosto che un'altra disposizione del medesimo capo 1^ del libro 3^ del codice civile, dedicato, appunto, alla vendita, sicchè la questione concerne l'individuazione non della tipologia negoziale, ma delle differenti disposizioni di essa astrattamente ricollegabili alla fattispecie;

ciò premesso, occorre stabilire se, eccepita ai sensi dell'art. 1495 c.c. la prescrizione e la decadenza della garanzia per vizi, il giudice d'appello possa rilevare ex officio l'applicabilità, invece, dell'art. 1512 c.c., che regola la garanzia di buon funzionamento e i (diversi) termini cui essa è soggetta, beninteso sul presupposto (non della semplice emersione dagli atti, bensì) della specifica allegazione dei relativi fatti costitutivi ad opera della parte interessata a farla valere.

La giurisprudenza di questa Corte chiarisce al riguardo che il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c., va posto in immediata correlazione con il principio iura novit curia di cui all'art. 113 c.p.c., comma 1, rimanendo pertanto sempre salva la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite nonchè all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, e ponendo a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti (Cass. nn. 25140/10, 7620/06 e 11470/04, la quale ultima osserva che il principio generale dell'esclusione dello ius novum nel giudizio di appello comporta la preclusione del mutamento in secondo grado degli elementi materiali del fatto costitutivo della pretesa, e non della diversa qualificazione giuridica del rapporto dedotto in giudizio in relazione ai dati già acquisiti al processo). E che il compito di definire e qualificare, entro detti limiti, la domanda proposta dalla parte, appartiene non soltanto al giudice di primo grado, ma anche a quello d'appello, che resta a sua volta libero di attribuire al rapporto controverso una qualificazione giuridica difforme da quella data in prime cure con riferimento all'individuazione della causa petendi, dovendosi riconoscere a detto giudice il potere - dovere di definire l'esatta natura del rapporto dedotto in giudizio onde precisarne il contenuto e gli effetti in relazione alle norme applicabili, con il solo limite di non esorbitare dalle richieste della parti e di non introdurre nuovi elementi di fatto nell'ambito delle questioni sottoposte al suo esame (Cass. nn. 15383/10, 12167/02 e 12471/01; analogamente, v. anche Cass. nn. 19090/07 e 4008/06).

[...]

E' fondata, invece, la doglianza relativa all'omessa pronuncia sulle eccezioni di decadenza e di prescrizione.

Inquadrata la garanzia nell'ambito dell'art. 1512 c.c., la Corte territoriale avrebbe dovuto esaminare le eccezioni proposte alla luce di tale norma. Le medesime considerazioni sopra svolte sul potere del giudice di merito di riqualificare (come le domanda, così) le eccezioni, conduce a ritenere consequenzialmente che lo stesso giudice non possa esimersi dal verificarne la fondatezza a stregua delle componenti normative della disposizione di legge ritenuta applicabile.

Nel caso in esame la Corte territoriale, sostituito al dedotto art. 1495 c.c. il rilevato art. 1512 c.c., si è sottratta a tale compito, nella (probabile) erronea supposizione che la disponibilità delle eccezioni di prescrizione e di decadenza estenda il suo operare anche all'individuazione della norma applicabile. Per contro, la giurisprudenza di questa Corte ha definitivamente chiarito (a partire dalla sentenza delle S.U. n. 10955/02, il cui dictum pare senz'altro estensibile all'eccezione di decadenza) che elemento costitutivo dell'eccezione di prescrizione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, mentre la determinazione della durata di questa, necessaria per il verificarsi dell'effetto estintivo, si configura come una quaestio iuris concernente l'identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge, con la conseguenza che la riserva alla parte del potere di sollevare l'eccezione implica che ad essa sia fatto onere soltanto di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare id volontà di profittare di quell'effetto, non anche di indicare direttamente o indirettamente (cioè attraverso specifica menzione della durata dell'inerzia) le norme applicabili al caso di specie, l'identificazione delle quali spetta al potere-dovere del giudice.

Pertanto, va riaffermato il principio per cui il potere della parte di disporre delle eccezioni di decadenza e di prescrizione dell'azione di garanzia si limita alle componenti costitutive delle eccezioni stesse - ossia il decorso del tempo e la volontà di profittare del conseguente effetto estintivo - non estendendosi all'individuazione del correlato tipo di garanzia legale o convenzionale applicabile, che è compito del giudice accertare, eventualmente riqualificando la fattispecie dedotta, attraverso la selezione dei fatti che la parte interessata abbia espressamente o implicitamente allegato a tal fine.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 30-11-2012, n. 21463


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