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06 gennaio 2013
Competenza giurisdizionale in materia di rapporti di lavoro
Premesso che la rinuncia al mandato da parte dei procuratori della società ricorrente non preclude la decisione sul proposto regolamento preventivo di giurisdizione, deve considerarsi che questa Corte (Cass. sez. un., 13 dicembre 2007, n. 26089; 20 agosto 2009, n. 18509) ha affermato in proposito che, in tema di competenza giurisdizionale in materia di rapporti di lavoro, l'art. 19 del regolamento Cee n. 44 del 2001 stabilisce, tra l'altro, che il datore di lavoro domiciliato nel territorio di uno Stato membro può essere convenuto in un altro Stato membro "davanti al giudice del luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività o a quello dell'ultimo luogo in cui la svolgeva abitualmente" (punto 2, lett. a), con una disposizione che si pone in linea di continuità con l'art. 5, punto 1, della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, ratificata con L. 21 giugno 1971 n. 804 (nel testo modificato dalla convenzione di San Sebastian del 26 maggio 1989, ratificata con L. n. 339 del 1991); normativa questa già interpretata dalla Corte di giustizia Ce nel senso che il luogo di abituale svolgimento dell'attività lavorativa deve identificarsi con il luogo in cui il lavoratore adempie di fatto la parte sostanziale delle sue obbligazioni nei confronti del datore di lavoro (Corte giust. Ce, 10 aprile 2003, n. C -437/00; Corte giust. Ce, 27 febbraio 2002, n. C - 37/00) così accentuandosi, altresì, il profilo di tutela del lavoratore, giacchè si prende in considerazione anche l'ultimo luogo in cui il lavoratore medesimo svolgeva abitualmente la sua attività di lavoro (conf. Cass. sez. un., 9 gennaio 2008, n. 169).
Al "luogo di abituale svolgimento dell'attività lavorativa" e a quello dello "stabilimento di assunzione" fa anche riferimento Cass. sez. un., 17 luglio 2008, n. 19595, che, pronunciandosi con riguardo al rapporto di lavoro nautico, ha affermato che, ove non ricorrano i presupposti della L. n. 218 del 1995, art. 3, comma 1, - secondo cui la giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio ex art. 77 c.p.c. - occorre fare riferimento ai criteri di collegamento posti dal comma 2 dello stesso art. 3, i quali identificano le ipotesi in cui il giudice italiano è fornito di giurisdizione richiamando i criteri stabiliti dalle sez. 2^, 3^ e 4^ del titolo 2^ della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (ratificata e resa esecutiva con L. n. 804 del 1971, e successive modificazioni) tra i quali rileva il luogo di abituale svolgimento dell'attività lavorativa o quello dello stabilimento di assunzione (art. 5, comma 1, n. 1).
Nel ricorso introduttivo del giudizio il ricorrente assume - e ciò sembra non contestato tra le parti - che la base operativa della aeromobile in questione sia stata presso l'aeroporto di (OMISSIS) fin dal 23 dicembre 2009. Tale circostanza rileva al fine di ritenere che il "luogo di abituale svolgimento dell'attività lavorativa" sia stato l'aeroporto di (OMISSIS) e che quindi la prestazione lavorativa fosse svolta prevalentemente in Italia.
Conseguentemente va dichiarata la giurisdizione del giudice italiano.
Cass. civ. Sez. Unite, Ord., 30-11-2012, n. 21347
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