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06 gennaio 2013
Incompatibilità dell'esercizio della libera professione - Cassa previdenziale Commercialisti
Con sentenza depositata il 4.12.06 la Corte d'appello di Roma rigettava il gravame contro la pronuncia del Tribunale della stessa sede che aveva respinto la domanda di S.R. contro l'annullamento, disposto dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti, delle annualità contributive dal 1983 al 1998 per incompatibilità dell'esercizio della libera professione di dottore commercialista con l'assunzione nel periodo suddetto, da parte dell'attore, della carica di socio accomandatario della S.a.s. ASA. Per la cassazione di tale sentenza ricorre lo S. affidandosi a tre motivi.
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Infine, la citata sentenza n. 13853/09 aggiunge che manca, nell'ordinamento della Cassa Dottori commercialisti, una disposizione analoga a quelle vigenti per la Cassa Avvocati e Procuratori, e per la cassa Geometri. Per i primi, la L. n. 319 del 1975, art. 2, comma 3, così recita: "In ogni caso l'attività professionale svolta in una delle situazioni di incompatibilità di cui al R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 3, e successive modificazioni, ancorchè l'incompatibilità non sia stata accertata e perseguita dal Consiglio dell'Ordine competente, preclude sia l'iscrizione alla Cassa, sia la considerazione, ai fini del conseguimento di qualsiasi trattamento previdenziale forense, del periodo di tempo in cui l'attività medesima è stata svolta").
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In conclusione, poichè sulla questione oggetto del giudizio si riscontrano persistenti contrasti giurisprudenziali, la causa va rinviata a N.R. per acquisire una relazione dell'Ufficio del Massimario.
Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., 29-11-2012, n. 21268
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