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06 gennaio 2013
Interruzione della prescrizione - assicurazioni
Passando all'esame della terza doglianza (erroneamente contrassegnata in ricorso dal numero 4), articolata sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2944 c.c. nonchè del difetto di motivazione, va osservato che i ricorrenti hanno lamentato che la Corte di Appello avrebbe sbagliato quando ha ritenuto che nel caso di specie le note, redatte dal medico legale incaricato di sottoporre a visita medica il R., non costituissero riconoscimento del diritto dell'assicurato e non fossero quindi idonee ad interrompere la prescrizione.
La doglianza è infondata per uno svariato ordine di considerazioni.
In primo luogo, i ricorrenti omettono di considerare che, a norma dell'art. 2944 cod. civ., la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto, da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere. Occorre pertanto che il riconoscimento provenga dal soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto e non già da un terzo, che non sia stato autorizzato dal primo nè risulti comunque abilitato ad agire in suo nome o per suo conto, quale il professionista di fiducia incaricato dalla compagnia assicurativa a sottoporre il danneggiato a visita medico-legale.
Occorre inoltre che tale riconoscimento sia univoco ed incompatibile con la volontà di negare il diritto stesso là dove, per converso, la mera affermazione, contenuta nella relazione, "il caso è indennizzabile alle condizioni di polizza" esprime un parere meramente medico-sanitario e non presenta assolutamente il carattere di un riconoscimento della sussistenza del diritto del danneggiato ad ottenere l'indennizzo richiesto. E ciò, senza considerare che la valutazione dell'idoneità di un atto ad interrompere la prescrizione costituisce apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito e, come tale, è insindacabile in sede di legittimità se immune da vizi logici ed errori giuridici. (Cass. n. 23821/2010, n. 24555/2010, n. 4324/2010, n. 18904/07, conf. Cass. n. 9016/2002).
Resta da esaminare l'ultima doglianza, articolata sotto il profilo della violazione dell'art. 2937 c.c. e del difetto di motivazione, con cui i ricorrenti hanno dedotto che la Corte territoriale avrebbe trascurato che il comportamento tenuto dalla compagnia nel corso delle trattative era incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione. Ciò sarebbe emerso soprattutto dalla lettura di una nota del 31.7.1995, inviata alla F. dalla SAI Spa, con la quale veniva contestata la richiesta di pagamento dell'indennizzo, non già perchè tale diritto fosse estinto per decorso del termine ma solo sulla base di una norma delle condizioni generali di assicurazione che non consentiva la trasmissione del diritto agli eredi. Ciò, senza considerare che, nella medesima nota, veniva richiesta la produzione di documenti diretti a provare le spese mediche sostenute onde liquidarle.
Anche quest'ultima censura è infondata. E ciò, alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui, perchè sussista una rinunzia tacita alla prescrizione occorre una incompatibilità assoluta tra il comportamento del debitore e la volontà del medesimo di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui, occorrendo cioè che nel comportamento del debitore sia necessariamente insito, senza possibilità di una diversa interpretazione, l'inequivocabile volontà di rinunciare alla prescrizione già maturata, e quindi di considerare come tuttora esistente ed azionabile quel diritto che si era invece estinto.
Cass. civ. Sez. III, Sent., 29-11-2012, n. 21248
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