06 gennaio 2013

La valutazione di cui all'art. 1226 cod. civ.


Il motivo non è fondato.

La sentenza impugnata, nel dare conto che le aziende degli odierni ricorrenti avevano subito un fermo produttivo di quindici giorni lavorativi (pari a venti giorni globali), ha ritenuto di dissentire dalle conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. nel giudizio di primo grado, secondo cui dovevano essere considerate perdite risarcibili, per l'anno 1992, tutti, gli importi attinenti agli ordini annullati.

Ciò premesso, la Corte d'appello -richiamandosi alla circostanza che le aziende oggi ricorrenti avevano smarrito la propria contabilità a causa di un'alluvione - ha valutato equitativamente il danno, utilizzando come punto di partenza il minor fatturato per l'anno 1991.

La valutazione di cui all'art. 1226 cod. civ. consiste, secondo l'insegnamento di questa Corte, nella possibilità attribuita al giudice di ricorrere, anche d'ufficio, a criteri equitativi per supplire all'impossibilità della prova del danno risarcibile nel suo preciso ammontare. Per simile valutazione è sufficiente che il giudice dia l'indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico in base al quale la ha adottata, restando così incensurabile, in sede di legittimità, l'esercizio di questo potere discrezionale (Cass., 11 novembre 2005, n. 22895 e 9 agosto 2007, n. 17492).

Ora la Corte di merito, recependo, sotto tale aspetto, le conclusioni della c.t.u., non si è limitata a richiamare il dato del minor fatturato per l'anno 1991, ma ha chiarito che il calcolo ha preso a base il minor fatturato, nell'ambito della situazione complessiva delle aziende, in presenza di un danno definito di difficile quantificazione. Non si è trattato, quindi, di una mera trasposizione di un dato contabile, bensì di un conteggio globale che ha assunto il minor fatturato per l'anno 1991 come sola base di partenza.

Ne consegue che, in assenza della contabilità ufficiale, il giudice di merito ha comunque dato conto del criterio equitativo utilizzato e del procedimento logico seguito, sicchè a questa Corte è preclusa la possibilità di un sindacato su tale criterio come pure l'indicazione di un criterio diverso. Nè può sussistere, perciò, l'invocato vizio di motivazione.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 29-11-2012, n. 21246


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