06 gennaio 2013

P.A. e atti negoziali iure privatorum


Ritiene il collegio che le argomentazioni svolte in parte qua dal decidente siano assolutamente corrette sul piano logico e giuridico, essendo, a tacer d'altro, improntate al l principio della tipicità degli atti amministrativi e alla regola fondamentale (sancita dalla legge sulla contabilità generale dello Stato e segnatamente dagli artt. 16 e 17 R.G. n. 2440 del 1923), per cui la pubblica amministrazione, anche quando agisca iure privatorum, non può concludere contratti o comunque assumere impegni, se non nelle forme stabilite dalla legge e dai regolamenti (vale a dire nella forma scritta), perchè agli atti negoziali della P.A., ivi compresi, dunque, l'assenso alla esecuzione di miglioramenti da parte dell'affittuario di fondo rustico, constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti e concludenti, di talchè il mancato rispetto di tale forma produce la nullità assoluta dell'atto, rilevatale anche d'ufficio (confr. Cass. civ. 6 luglio 2007, n. 15296).

Il ricorso è respinto.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 29-11-2012, n. 21244


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