06 gennaio 2013

Impugnazione incidentale tardiva - reciproca soccombenza


Il Motivo è fondato.

La decisione della Corte di appello non tiene conto del principio affermato dalle S.U. con la sentenza 7.11.1989 n.4640 e più volte ribadito (v. pronunzie n.2331/91; n.2979/98), secondo cui l'art. 334 c.p.c., che consente alla parte, contro cui è stata proposta impugnazione (o chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell'art. 331 c.p.c.) di esperire impugnazione incidentale tardiva senza subire gli effetti dello spirare del termine ordinario o della propria acquiescenza, è rivolto a rendere possibile l'accettazione della sentenza, in situazione di reciproca soccombenza, solo quando anche l'avversario tenga analogo comportamento e, pertanto, in difetto di limitazione oggettiva, trova applicazione con riguardo a qualsiasi capo della sentenza medesima, ancorchè autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che (v. Cass. S.U. 27-11-2007 n. 24627, v. anche Cass. 9-4-2008 n. 9264, Cass. 30-4- 2009 n. 10125, Cass. 26-6-2009 n. 15050, Cass. S.U. 4-8-2010 n. 18049, Cass. 3-3-2011 n. 5146) "sulla base del principio dell'interesse all'impugnazione, l'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, tutte le volte che l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale (in quel caso) il coobbligato solidale aveva prestato acquiescenza".

I resistenti denunziano l'inapplicabilità alla presente fattispecie di questo oramai consolidato principio, perchè manca il requisito della reciproca soccombenza, essendo i ricorrenti totalmente soccombenti.

Questa Corte ha chiarito che la "reciproca soccombenza" deve essere intesa in senso ampio e tale da ricomprendere anche le statuizioni che, seppure non direttamente incidenti sulla parte dispositiva, pure decidano su questioni sollevate nel processo e dibattute tra le parti (Cass. 15.7.2003, n.11042) e ciò anche in relazione alla pronuncia sulle spese, in quanto l'art. 334 c.p.c., che consente alla parte contro cui è stata proposta impugnazione di esperire impugnazione incidentale tardiva trova applicazione anche per la pronuncia sulle spese giudiziali che è conseguenziale ad ogni decisione che definisce il giudizio, quale che sia il capo di tale decisione impugnato in via principale (Cass. 23.11.1999, n. 12982).

Di conseguenza deve riconoscersi agli appellanti incidentali tardivi un interesse reale all'impugnazione del merito della decisione, sorto a seguito dell'impugnazione principale sul regolamento delle spese processuali in quanto, in caso di eventuale accoglimento dell'impugnazione principale, essi vedrebbero mutare l'assetto degli interessi derivanti dalla sentenza che li aveva indotti a non proporre l'impugnazione in via principale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 29-11-2012, n. 21242


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