06 gennaio 2013

Omicidio colposo e restituzione della provvisionale


Contro questa sentenza proponeva ricorso per cassazione la parte civile D.G. e questa Corte, con sentenza n. 3689 depositata il 30.01.2004 - con cognizione limitata agli effetti civili della pronuncia, in assenza d'impugnazione da parte della Procura Generale di Milano - riteneva fondato il ricorso ed annullava, ai soli fini civili, la sentenza impugnata. Premetteva che, nell'occasione, la cognizione del giudice penale, sia pure ai soli effetti civili, rimaneva integra e il giudice dell'impugnazione doveva interamente verificare l'esistenza di tutti gli elementi della fattispecie penale. Costituisce infatti principio inderogabile del processo penale quello secondo cui la condanna al risarcimento o alle restituzioni può essere adottata solo se il giudice penale ritenga accertata la responsabilità penale dell'imputato. E, nel caso di assoluzione nel giudizio d'appello, l'eventuale pronunzia di annullamento del giudice di legittimità, nel caso di impugnazione della sola parte civile, è ricollegata ad un criterio di valutazione riferito esclusivamente al fondamento dell'azione penale anche se la mancanza d'impugnazione da parte della pubblica accusa (come anche l'estinzione del reato) non gli consente di pronunziarsi sulla responsabilità penale.

[...]

Con la sentenza oggetto della presente impugnazione - depositata in data 5.3.2007, notificata al D. il successivo 10.4 - la Corte di Appello di Milano, in sede civile, rigettava la domanda risarcitoria proposta da D.G. nei confronti di B., C. e Ca., in relazione alla morte di V. D., avvenuta il (OMISSIS) nell'Ospedale di (OMISSIS) e condannava il D. alla restituzione al B. della provvisionale corrispostagli in esecuzione della sentenza impugnata.

[...]

alla riforma della sentenza di condanna al risarcimento dei danni conseguiva il necessario accoglimento della domanda di restituzione della provvisionale di L. 150.000.000 formulata dal B., mancando qualsiasi riscontro dell'asserito impegno delle parti convenute a non ripetere detta somma ed essendo irrilevante che l'impugnazione principale degli imputati riguardasse la condanna penale, che rappresenta la causa debendi del risarcimento, la quale, venendo meno con l'accoglimento dell'impugnazione, rende legittima la richiesta di restituzione della provvisionale stessa.

Il D. propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, deducendo i seguenti vizi motivazionali; resistono, con rispettivi controricorsi, il B., che chiede dichiararsi inammissibile e, comunque, respingersi il ricorso, ed il C., che chiede rigettarsi il medesimo.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 29-11-2012, n. 21233


Nessun commento: