06 gennaio 2013

Danni da ritardata consegna dell'immobile


In punto di diritto, peraltro, la decisione impugnata è conforme all'orientamento secondo cui il mero ritardo nella riconsegna dell'immobile legittima soltanto la condanna generica al risarcimento del danno, richiedendosi, in sede di liquidazione del danno medesimo, che il proprietario dimostri, con ogni mezzo, e, quindi, anche per presunzioni, l'esistenza di una concreta lesione del suo patrimonio in relazione alle condizioni dell'immobile, alla sua ubicazione e alle possibilità di una specifica attuale utilizzazione (potendo assumere rilievo anche al circostanza che il proprietario non sia autorizzato a dare in locazione a terzi l'immobile oggetto di restituzione: Cass. n. 5051/2009), nonchè all'esistenza di soggetti seriamente disposti ad assicurarsene il godimento dietro corrispettivo (argomento desumibile da Cass. n. 23720/2008; 7499/2007; 993/2002, tutte in tema di ritardato rilascio ex art. 1591 c.c.).

Cass. civ. Sez. III, Sent., 29-11-2012, n. 21234


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