06 gennaio 2013

Consenso informato


Riguardo all'obbligo di informazione, va considerato che questa Corte ha affermato che non assume alcuna rilevanza, al fine di escludere la responsabilità per mancanza di informazione, il fatto che l'intervento absque pactis sia stato effettuato in modo tecnicamente corretto, per la semplice ragione che, a causa del totale "deficit" di informazione, il paziente non è posto in condizione di assentire al trattamento, consumandosi nei suoi confronti, comunque, una lesione di quella dignità che connota l'esistenza nei momenti cruciali della sofferenza fisica e/o psichica (Cass. 28 luglio 2011 n. 16543). E che d'altro canto la responsabilità professionale de medico - ove pure egli si limiti alla diagnosi ed all'illustrazione ai paziente delle conseguenze della terapia o dell'intervento che ritenga di dover compiere, allo scopo di ottenerne il necessario consenso informato - ha natura contrattuale e non precontrattuale; ne consegue che, a fronte dell'allegazione, da parte de paziente, dell'inadempimento dell'obbligo di informazione, è il medico gravato dell'onere della prova di aver adempiuto tale obbligazione (Cass. 9 febbraio 2010 n. 2847).

Questa Corte ha inoltre affermato che il medico-chirurgo viene meno all'obbligo di informare adeguatamente il paziente ed ottenerne il consenso all'atto medico, ove non gli fornisca, in modo completo ed esaustivo, tutte le informazioni scientificamente possibili riguardanti le terapìe che intende praticare o l'intervento chirurgico che intende eseguire, con le relative modalità (Cass. 2 luglio 2010 n. 15698).

Cass. civ. Sez. III, Sent., 29-11-2012, n. 21235


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