06 gennaio 2013

Danni subiti per gli atti illegittimi contro la propria squadra del cuore


M.A. citò in giudizio la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) per essere risarcito dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, da determinarsi secondo equità nei limiti di Euro 1.032,00; danni che assumeva di aver subito a seguito di comportamenti illeciti della convenuta, consistiti nel privare la squadra del Napoli Soccer della possibilità di disputare il campionato di calcio di Serie B nella stagione sportiva 2005/2006.

Instaurata la controversia, altri soggetti spiegarono intervento con comparsa, costituente replica sostanziale dell'atto di citazione.

Il giudice di pace accolse la domanda e condannò la F.I.G.C. al risarcimento del danno, liquidando all'attualità, Euro 1.000,00 a favore dell'attore, Euro 800,00 a favore di ciascuno degli interventori, oltre interessi (sentenza de 2 marzo 2006).

Avverso la suddetta sentenza, la F.I.G.C. propone ricorso per cassazione attraverso sei motivi, esplicati da memoria.

[...]

Le Sez. Un. di questa Corte hanno affermato che la domanda di risarcimento del danno scaturito da provvedimenti asseritamente illegittimi, adottati dalla Federazione Italiana Gioco Calcio, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi del D.L. 19 agosto 2003, n. 220, art. 3 (convertito nella L. 17 ottobre 2003, n. 280), indipendentemente dall'essere o meno il ricorrente associato ad essa (fermo restando l'estraneità al tema della giurisdizione di ogni questione relativa alla legittimazione a proporre ricorso), in quanto l'attribuzione al giudice amministrativo della tutela risarcitoria conseguente all'illegittimo esercizio della funzione pubblica costituisce una modalità di tutela per equivalente necessariamente destinata a trovare sede nel medesimo alveo giurisdizionale in cui si colloca la tutela in forma specifica a carattere demolitorio (Sez. Un. 12 marzo 2009, n. 5973; da ultimo, Cass. 2 marzo 2012, n. 3252, in una fattispecie identica).

[...]

LA CORTE DI CASSAZIONE accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti;

cassa la sentenza impugnata e dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo, innanzi al quale rimette le parti. Condanna gli intimati, in solido, al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.450,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 29-11-2012, n. 21232


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