31 gennaio 2013

Liquidazione dei danni morali - morte di una casalinga - presunzioni


Il motivo è fondato.

La Corte di appello ha quantificato il risarcimento dei danni non patrimoniali spettante ai superstiti assumendo come base il danno non patrimoniale che sarebbe spettato alla vittima, che ha quantificato in una somma variabile fra un terzo e la metà del danno biologico del 100%, subito dalla vittima stessa. Ha indicato in Euro 150.000,00 (1/2 di 300.000,00) il relativo importo, che ha ridotto ad Euro 105.000,00 in considerazione del concorso di colpa del 30%. Ha poi determinato il danno non patrimoniale risarcibile ai congiunti, qualificato come danno morale riflesso, in una quota oscillante da 1/4 ad 1/3 della somma di Euro 105.000,00, cioè in Euro 35.000,00 (1/3) in favore del coniuge; ed in Euro 26.250,00 (1/4) la somma spettante a ciascuno dei figli ed alla madre.

Trattasi di procedimento liquidatorio, e di motivazione, difformi dai principi dettati da questa Corte in tema di liquidazione dei danni morali ed intrinsecamente illogici e non congruenti con le finalità della normativa in materia.

In primo luogo questa Corte ha più volte affermato che il danno morale, pur costituendo un pregiudizio non patrimoniale al pari del danno biologico, non è ricompreso in quest'ultimo e va liquidato a parte, con criterio equitativo che tenga debito conto di tutte le circostanze del caso concreto. E', pertanto, errata la liquidazione in misura pari ad una frazione dell'importo liquidato a titolo di danno biologico, perchè tale criterio non rende evidente e controllabile l'iter logico attraverso cui il giudice di merito è pervenuto alla relativa quantificazione, nè permette di stabilire se e come abbia tenuto conto della gravità del fatto, delle condizioni soggettive della persona, dell'entità della relativa sofferenza e del turbamento del suo stato d'animo (Cass. civ. Sez. 3, 16 febbraio 2012 n. 2228; Idem, 29 novembre 2011 n. 25222; Idem, 12 dicembre 2008 n. 29191, fra le tante).

Occorre invece provvedere all'integrale riparazione secondo un criterio di personalizzazione del danno, che, escluso ogni semplicistico meccanismo di liquidazione di tipo automatico, tenga conto, pur nell'ambito di criteri predeterminati, delle condizioni personali e soggettive del danneggiato, della gravità delle conseguenze pregiudizievoli e delle particolarità del caso concreto, al fine di valutare in termini il più possibile equilibrati e realistici, l'effettiva entità del danno (Cass. civ. Sez. Lav., 21 aprile 2011 n. 9238. Anche nel caso in cui siano derivate dell'illecito lesioni personali e non la morte, il danno subito dai congiunti deve essere concretamente accertato sulla base di una valutazione complessiva ed equitativa, che tenga conto della peculiare relazione affettiva di ogni danneggiato con la vittima, in relazione alla peculiare situazione familiare, alle abitudini di vita, alla consistenza del nucleo familiare ed alla compromissione che ne sia derivata dal sinistro, e di ogni altra circostanza (Cass. civ. Sez. 3, 5 ottobre 2010 n. 20667). A maggior ragione ciò deve avvenire qualora l'illecito abbia provocato la morte della vittima.

Inoltre, pur se l'importo del risarcimento va quantificato in un'unica somma (come indicato da Cass. civ. S.U. 11 novembre 2008 n. 26972, leading case in materia), il giudice deve dimostrare nella motivazione di avere tenuto conto di tutti gli aspetti che il danno non patrimoniale abbia assunto nel caso concreto, ed in particolare del danno insito nella perdita del rapporto parentale, oltre che delle sofferenze morali transeunti (cfr. Cass. civ. Sez. 3, 28 novembre 2008 n. 28423).

Dalla sentenza impugnata non risulta alcuna motivazione in tal senso.

[...]

Il motivo è fondato.

Questa Corte ha più volte deciso che in caso di morte di una casalinga i congiunti conviventi hanno diritto al risarcimento del danno subito per la perdita delle prestazioni attinenti alla cura ed assistenza dalla stessa fornita, le quali, benchè non produttive di reddito, sono valutabili economicamente, o facendo riferimento al criterio del triplo della pensione sociale o ponendo riguardo al reddito di una collaboratrice familiare (con gli opportuni adattamenti per la maggiore ampiezza di compiti esercitati dalla casalinga) (Cass. civ. Sez. 3, 12 settembre 2005 n. 18092; Idem, 24 agosto 2007 n. 17977; Idem,. Ha soggiunto che il diritto al risarcimento spetta anche nei casi in cui la vittima si avvalesse di aiuti o collaboratori domestici, perchè comunque i suoi compiti risultano di maggiore ampiezza, intensità e responsabilità rispetto a quelli espletati da un prestatore d'opera dipendente (Cass. civ. Sez. 3, n. 17977, cit; Idem, 20 luglio 2010 n. 16896). La motivazione della Corte di appello, secondo cui "Non sembra che gli allora attori abbiano dedotto il benchè minimo elemento di prova in ordine non soltanto all'attività di casalinga della loro congiunta deceduta, ma anche con riferimento all'attività in concreto dalla stessa esercitata in ambito familiare" è insufficiente ed incongrua. Quanto alla qualità di casalinga, per mancanza di possibili alternative, trattandosi di donna convivente con la famiglia e non essendo stato affermato da alcuno, nè dedotto a prova, che lavorasse fuori casa (caso quest'ultimo in cui la sussistenza di un danno patrimoniale per i congiunti, derivante dalla perdita del relativo reddito, sarebbe stato innegabile e probabilmente maggiore.

Quanto alla prova delle attività concretamente svolte dalla D. B., correttamente rilevano i ricorrenti che qui soccorrono le presunzioni, trattandosi di madre di famiglia, con marito, tre figli e una madre anziana, tutti conviventi, e considerato che nessuno dei controinteressati ha dedotto e dimostrato che la vittima passasse le sue giornate a letto. (Per avere un'idea della persona, basti l'annotazione della stessa sentenza impugnata, secondo cui la D. B. è stata investita mentre si recava da una vicina, portando con sè dei pacchi con del pane e una teglia da forno: cfr. pag. 5).

Se c'è un caso in cui il ricorso alla prova per presunzioni è da ritenere autorizzato ed auspicabile è per l'appunto quello in esame, salva restando l'esigenza che il danneggiato fornisca la prova specifica del danno nei casi in cui avanzi, in relazione alla morte di una casalinga, pretese di particolare rilievo economico, od inconsuete ed abnormi in relazione a quanto avviene nella normalità dei casi.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 13-12-2012, n. 22909


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