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04 gennaio 2013
L'ambito del danno risarcibile e il criterio della c.d. regolarità causale
I primi due motivi, che in quanto tra loro strettamente connessi possono essere esaminati congiuntamente, appaiono fondati, per quanto di ragione.
Deve premettersi che, secondo i principi affermati in materia dalla giurisprudenza, l'ambito del danno risarcibile per inadempimento contrattuale o per responsabilità extracontrattuale è circoscritto dal criterio della c.d. regolarità causale, nel senso che sono risarcibili non solo i danni diretti ed immediati, ma anche i danni mediati ed indiretti che rientrano nella serie delle conseguenze normali ed ordinarie del fatto, in base ad un giudizio di probabile verificazione, rapportato all'apprezzamento dell'uomo di ordinaria diligenza (Cass. 4-7-2006 n. 15274; Cass. 9-5-2000 n. 5913; Cass. 19- 5-1999 n. 4852; Cass. 6-3-1997 n. 2009; Cass. 10-11-1993 n. 11087).
Si ha interruzione del nesso causale, con conseguente esclusione dell'imputabilità del danno, quando sopravvenga un fatto del tutto distinto e autonomo, eventualmente attribuibile a comportamento dello stesso danneggiato, che si riveli di per sè idoneo a produrre l'evento lesivo.
Cass. civ. Sez. II, Sent., 27-11-2012, n. 21082
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