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13 gennaio 2013
La riproponibilità della stessa specie di impugnazione, mediante atto sostitutivo del primo
Costituisce principio portante, affermato rispetto all'appello e al ricorso per cassazione dalla giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui, dall'applicazione della previsione codicistica (artt. 358 e 387 cod. proc. civ.) discende che, la riproponibilità della stessa specie di impugnazione, mediante atto sostitutivo del primo (tra le tante, Sez. Un. 15 novembre 2002, n. 16162), nel termine di impugnazione breve, decorrente dalla notificazione della sentenza impugnata e, in mancanza di tale notificazione, dalla data di notifica della prima impugnazione, che equivale alla conoscenza legale della decisione impugnata, (tra le tante, Cass. 12 novembre 2010, n. 22957), trova ostacolo nell'intervenuta pronuncia (di inammissibilità/improcedibilità/estinzione) sulla prima impugnazione, al tempo della proposizione della seconda. Le applicazioni sono numerose e, sempre, fondate sulle richiamate norme di procedura, anche per i riti speciali (Cass. 5 giugno 2007, n. 13062); talvolta, sono più esplicite sul punto (es., Cass. 7 settembre 1999, n. 9475; Cass. n. 22957 del 2010, cit.); talaltra, richiamano il principio costituzionale del giusto processo in riferimento all'esplicarsi del diritto di difesa nelle impugnazioni (da ultimo Cass. 18 luglio 2011, n. 15721).
Sempre dalla giurisprudenza, risulta inequivocabile la necessità che il secondo atto non sia integrativo, ma sostitutivo del primo. Come è, indubbiamente, il secondo atto di appello nel caso di specie, dove identico atto è stato rinotificato perchè il primo non era stato iscritto a ruolo.
Infatti, innumerevoli pronunce non delimitano l'ampiezza del potere di impugnazione esplicato con l'atto sostitutivo riproposto, potendo quest'ultimo essere identico o diverso rispetto ai motivi di censura, purchè sostitutivo (tra le tante, Cass. n. 22957 del 2010, cit.; Cass. n. 26319 del 2006, cit; Cass. 12 luglio 2006, n. 15873).
Cass. civ. Sez. III, Sent., 04-12-2012, n. 21717
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