20 gennaio 2013

La responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia


Con riguardo al primo aspetto, quindi alla dedotta violazione dell'art. 2051 cod. civ., è sufficiente richiamare il principio per il quale la responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia, pur non fondandosi su un comportamento od un'attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa e pur rinvenendo il proprio limite nell'intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del responsabile ma alle modalità di causazione del danno (cfr. Cass. n. 11227/08), è esclusa in tutti i casi in cui l'evento sia imputabile ad un caso fortuito, riconducibile non alla cosa ma ad un elemento esterno, avente i caratteri dell'inevitabilita e dell'imprevedibilità (cfr., tra le altre, Cass. n. 15383/06), ancorchè dipendente dalla condotta colpevole di un terzo o della stessa vittima (cfr. Cass. n. 4279/08, n. 25029/08, n. 993/09, n. 22807/09).

Sebbene la sentenza non abbia espressamente menzionato la situazione dedotta dall'attore quale causa del danno, vale a dire la presenza sul pavimento di una coperta sporgente da uno dei letti dei degenti impropriamente sistemati nel corridoio, ha tuttavia considerato la collocazione di questi letti; ha perciò evidenziato che si trattava di situazione logistica del tutto nota al danneggiato, così finendo per imputare a quest'ultimo la mancata considerazione dell'altra situazione altrettanto prevedibile, quale conseguenza di quella nota (cioè la possibile presenza dell'ostacolo costituito dalla coperta), ed escludendo la rilevanza causale della scarsa illuminazione dei luoghi, poichè rientrante negli schemi della più ovvia normalità in tempo di notte ed all'interno di un ospedale in presenza di ammalati. Pertanto, la valutazione della condotta del danneggiato come causa esclusiva dell'evento, come tale assimilabile al caso fortuito idoneo ad elidere la responsabilità del custode non viola l'art. 2051 cod. civ. come sopra interpretato, perchè è presupposto il comportamento, non solo colpevole, ma anche anomalo del danneggiato, in un contesto che gli era ben noto e che l'avrebbe dovuto indurre a non fare affidamento sulla sicurezza dei luoghi.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 13-12-2012, n. 22898


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