20 gennaio 2013

Art. 1458 cod. civ.: l'irretroattività concerne le prestazioni eseguite; non quelle ineseguite


Il motivo è fondato.

La Corte di appello ha motivato la sua decisione richiamando il principio enunciato da Cass. n. 2821/1982, per cui la mancata esecuzione della prestazione da parte di un contraente autorizza la controparte a sospendere a sua volta l'esecuzione della controprestazione, "ma non esime dall'adempimento della relativa obbligazione con riferimento all'intera durata della locazione, o comunque fino alla data con effetto dalla quale viene pronunziata la risoluzione del contratto..." (pag. 8 della sentenza).

Tale motivazione è insufficiente a giustificare la decisione, perchè generica e astratta.

Il principio di cui alla citata sentenza n. 2811/1982 (non seguito da altre e più recenti decisioni) non è significativo, in mancanza di ogni specificazione circa la natura della fattispecie in relazione alla quale è stato enunciato e circa le ragioni per cui la considerazione del complessivo svolgimento del rapporto ebbe in quel caso a giustificare l'obbligo di pagare il canone.

Il principio di cui all'art. 1458 c.c., comma 1, secondo cui nei contratti di durata - qual è l'affitto di azienda - la risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite, sta a significare che la parte che abbia eseguito la sua prestazione può pretendere la controprestazione fino alla data della pronuncia di risoluzione; ma (ovviamente) non significa che la controprestazione spetti anche a chi la prestazione non abbia concretamente reso.

L'irretroattività concerne le prestazioni eseguite; non quelle ineseguite, e l'esigenza di rispetto del sinallagma non viene meno neppure nella disciplina degli effetti della risoluzione.

Nella specie si è accertato che, nel periodo successivo alla giustificata chiusura dell'attività, l'affittuario non ha percepito la prestazione corrispettiva a causa dell'inagibilità dei locali.

Ne consegue che egli non può essere condannato al pagamento del canone per quel periodo, pur se anteriore alla pronuncia di risoluzione.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 13-12-2012, n. 22902

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