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31 gennaio 2013
Intervento su istanza di parte
Osserva preliminarmente questa Corte che in linea di principio, la domanda principale dell'attore si estende automaticamente al chiamato in causa dal convenuto, quando la chiamata del terzo sia effettuata per ottenere la liberazione dello stesso convenuto dalla pretesa attorea, individuandosi il terzo come l'unico obbligato nei confronti dell'attore, in posizione alternativa con il convenuto ed in relazione alla medesima obbligazione dedotta nel giudizio.
Tuttavia, a tale chiamata può provvedere anche l'attore a norma degli artt. 183, 106 e 269 c.p.c. quando l'esigenza è sorta dalle eccezioni e difese proposte dal convenuto, al fine di avanzare anche nei confronti del chiamando - indicato dal convenuto come responsabile - la domanda (Cass. 25.10.1988, n. 5780 del 1988, Cass. n. 899 del 1987).
Infatti, in tema di intervento su istanza di parte, il requisito della comunanza della causa al terzo previsto dall'art. 106 del cod. proc. civ., sussiste, ove l'istanza di chiamata provenga dall'attore, quando il rapporto da questi dedotto in causa, in relazione o per effetto delle difese ed eccezioni del convenuto, appaia soggettivamente ed oggettivamente connesso con quello facente capo al terzo che si intende chiamare in giudizio. Pertanto, ove il convenuto eccepisca di non essere titolare del rapporto dedotto in giudizio ed indichi un terzo come legittimato passivo, il giudice può senz'altro autorizzare l'attore a chiamare in causa il terzo, sia per economia di giudizi che per prevenire un eventuale conflitto di giudicati.
Ciò, peraltro, favorisce l'attuazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e privilegia la decisione nel merito, che costituisce la funzione primaria di ogni processo.
Cass. civ. Sez. III, Sent., 13-12-2012, n. 22925
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