13 gennaio 2013

Interpretazioni alternative della norma processuale - costituzione in appello e procura


I motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi e sono infondati alla luce della decisione assunta dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 18 maggio 2011, n. 10864 (conf. Cass. 20 luglio 2012, n. 12724; Cass. 30 marzo 2010, n. 7628; Cass. 5 giugno 2003, n. 17420; Cass. 5 giugno 2007, n. 13163; Cass. 16 luglio 1997 n. 6841), che ha enunciato i seguenti principi: 1) "dinanzi a due possibili interpretazioni alternative della norma processuale, ciascuna compatibile con la lettera della legge, le ragioni di economico funzionamento del sistema giudiziario devono indurre l'interprete a preferire quella consolidatasi nel tempo, a meno che il mutamento dell'ambiente processuale o l'emersione di valori prima trascurati non ne giustifichino l'abbandono e consentano, pertanto, l'adozione dell'esegesi da ultimo formatasi"; 2) "il termine per la costituzione dell'attore, nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio venga notificato a più persone, è di dieci giorni decorrenti dalla prima notificazione sia nel giudizio di primo grado che in quello d'appello; tale adempimento, ove entro tale termine l'attore non sia ancora rientrato in possesso dell'originale dell'atto notificato, può avvenire depositandone in cancelleria una semplice copia (cd. "velina")"; 3) "l'art. 347 c.p.c., comma 1, nello stabilire che la costituzione in appello avviene secondo le forme ed i termini per i procedimenti davanti al tribunale, rende applicabili al giudizio d'appello le previsioni di cui agli artt. 165 e 166 cod. proc. civ., ma non quella di cui all'art. 171 cod. proc. civ, (concernente la ritardata costituzione delle parti), la quale è incompatibile con la previsione di improcedibilità dell'appello, se l'appellante non si costituisca nei termini, di cui all'art. 348 cod. proc. civ.. Ne consegue che il giudizio di gravame sarà improcedibile in tutti i casi di ritardata o mancata costituzione dell'appellante, a nulla rilevando che l'appellato si sia costituito nel termine assegnatogli".

A tali principi si può aggiungere, tenendo conto delle specifiche argomentazioni dei ricorrenti, che la conclusione raggiunta dalle Sezioni unite non è in contrasto con la previsione dell'art. 125 c.p.c., comma 2. Infatti, il rilascio della procura in data posteriore alla notificazione ma prima della costituzione può avvenire anche in caso di pluralità di parti alle quali l'atto deve essere notificato, ma soltanto con atto pubblico o scrittura privata autenticata se l'originale dell'atto non viene restituito in tempo utile per l'iscrizione a ruolo. E' vero, infatti, come assumono i ricorrenti, che il rilascio in calce o a margine dell'atto, quando non effettuato prima della notificazione, presuppone che l'atto sia stato restituito e che il notificante sia tornato in possesso dell'originale. La conseguenza, tuttavia, non è quella indicata dai ricorrenti della necessità di una diversa interpretazione dell'art. 165 c.p.c. nel caso di notificazione dell'atto ad una pluralità di parti, sebbene quella di escludere la possibilità del conferimento della procura a margine o in calce ove nel termine di dieci giorni dalla prima notificazione il notificante non sia tornato in possesso dell'originale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 06-12-2012, n. 21996


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