06 gennaio 2013

I limiti della servitù di passaggio


Giova al riguardo ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, il contenuto ed i limiti della servitù di passaggio vanno desunti dal titolo costitutivo ex art. 1065 c.c. e che la costituzione di servitù coattiva, ai sensi dell'art. 1051 c.c., postula, oltre allo stato di interclusione assoluta (il fondo non ha accesso alla strada pubblica) o relativa( il fondo confina con la strada pubblica ma l'accesso alla stessa comporta un eccessivo dispendio o disagio) del fondo destinato ad avvantaggiarsi, che la costituzione "ex novo"di servitù coattiva di passaggio soddisfi esigenze di coltivazione e di conveniente utilizzazione dello stesso, non essendo sufficiente a giustificare una nuova costituzione di servitù che il passaggio su un diverso tracciato serva a rendere più comoda l'utilizzazione del fondo (Cfr. Cass. n. 382/2010; n. 12814/97).

Cass. civ. Sez. II, Sent., 30-11-2012, n. 21483

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