20 dicembre 2012

Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali


Il motivo è fondato, nei termini di seguito precisati.

E' esatto il presupposto da cui muove la sentenza impugnata, che cioè, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo emesso ai sensi dell'art. 63 disp. att. cod. civ. per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, il condomino opponente non può far valere questioni attinenti alla validità della delibera condominiale ma solo questioni riguardanti l'efficacia della medesima: tale delibera, infatti, costituisce titolo di credito del condominio e, di per sè, prova l'esistenza di tale credito e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel giudizio di opposizione che quest'ultimo proponga contro tale decreto (Cass., Sez. Un., 27 febbraio 2007, n. 4421; Cass., Sez. 2, 20 luglio 2010, n. 17014; Cass., Sez. 2, 18 settembre 2012, n. 15642).

In altri termini, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleare, senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validità, essendo questa attività riservata al giudice davanti al quale dette delibere siano state impugnate (Cass., Sez. Un., 18 dicembre 2009, n. 26629).

Ora, nella specie il Giudice di pace, nel rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo, ha sottolineato che presso il Tribunale di Roma pendeva, promosso dalla P., il giudizio di impugnazione della deliberazione condominiale del 14 maggio 2001 che aveva approvato lo stato di ripartizione delle spese e che era stato posto a fondamento della domanda in via monitoria del condominio, ma ha rilevato che l'opponente a decreto ingiuntivo non aveva riferito di alcun provvedimento di sospensione della deliberazione impugnata emesso da quel giudice.

Sennonchè, proponendo il ricorso per cassazione, la P. ha dimostrato - attraverso idonea produzione documentale - che, nella pendenza del termine per l'impugnazione, è sopravvenuta la sentenza del Tribunale di Roma (la n. 6129 del 15 marzo 2006) , la quale, accogliendo la domanda della condomina, ha annullato la delibera approvata dall'assemblea nella seduta del 14 maggio 2001.

Ritiene il Collegio che se al giudice dell'impugnazione della delibera condominiale è dato il potere di sospendere cautelarmente, ai sensi dell'art. 1137 c.c., comma 2, l'esecuzione della delibera, con ciò determinandosi la sopravvenuta perdita di efficacia del titolo posto a base della pretesa avanzata in sede monitoria, a maggior ragione detta perdita di efficacia del titolo consegue alla pronuncia di merito a cognizione piena che, accogliendo l'impugnazione della delibera esperita dal condomino, dichiari l'invalidità della delibera assembleare. Nè è a ciò di ostacolo il fatto che si tratti di sentenza ancora soggetta ad impugnazione, giacchè detta sentenza, ancor prima ed indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, in virtù della sua intrinseca imperatività, esplica un'efficacia di accertamento al di fuori del processo in cui è stata pronunciata (cfr. Cass., Sez. Un., 19 giugno 2012, n. 10027).

Da tanto consegue che, proposta opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione di contributi condominiali, il giudice deve accogliere l'opposizione qualora la relativa delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia, per essere stata l'esecuzione del provvedimento dell'assemblea condominiale sospesa dal giudice dell'impugnazione, ex art. 1137 c.c., comma 2, o per avere questi, con sentenza, ancorchè non ancora passata in giudicato, dichiarato l'invalidità della delibera.

Tale principio opera anche quando la sentenza di annullamento resa dal giudice dell'impugnazione della delibera assembleare sopravvenga alla decisione di merito nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

Il divieto dell'art. 372 cod. proc. civ., infatti, riferendosi esclusivamente ai documenti che avrebbero potuto essere prodotti nel giudizio di merito, non si estende a quelli, successivi, comprovanti il venir meno dell'efficacia della deliberazione posta a base del provvedimento monitorio opposto.

Tale soluzione - che si pone sulla scia dell'indirizzo giurisprudenziale che ammette la produzione di documenti nuovi dai quali si ricavi la sopravvenuta cessazione della materia del contendere (Cass., Sez. 2, 5 agosto 2008, n. 21122; Cass., Sez. lav., 23 giugno 2009, n. 14657; Cass., Sez. 1, 10 giugno 2011, n. 12737) o la successiva formazione del giudicato esterno (Cass., Sez. Un., 16 giugno 2006, n. 13916) - si giustifica perchè la sentenza che dichiara invalida la delibera condominiale posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, sebbene non sia rilevante per le specifiche questioni di rito indicate nell'art. 372 cod. proc. civ. (nullità della sentenza impugnata; ammissibilità del ricorso e del controricorso), ma abbia un'incidenza sul merito, comprova la sopravvenuta formazione di una regula iuris operante in relazione alla decisione del caso concreto.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 14-11-2012, n. 19938


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