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05 dicembre 2012
I contratti della Pubblica Amministrazione
E invero, secondo il prevalente indirizzo della giurisprudenza, che di recente ha ricevuto anche l'avallo delle Sezioni Unite di questa Corte, i contratti della Pubblica Amministrazione richiedono la forma scritta ad substantiam, "accompagnata dalla unicità del testo documentale" salvo che si tratti di contratti stipulati per corrispondenza con imprese commerciali, nei quali la volontà contrattuale può risultare anche da distinti atti scritti (tra le tante v. Cass. Sez. Un. 22-3-2010 n. 6827; Cass. 26-3-2009 n. 7297; Cass. 8-6-2007 n. 13508; Cass. 18-4-2006 n. 8950; Cass. 15-3-2005 n. 5581; Cass. 3-8-2004 n. 14808; Cass. 3-1-2001 n. 59).
Al di fuori delle ipotesi di contratti conclusi con ditte commerciali, pertanto, qualsiasi contratto degli enti locali, anche se a trattativa privata, deve essere consacrato, a pena di nullità, in un unico documento, recante la sottoscrizione della parte privata e dell'organo investito del potere di rappresentare l'ente interessato nei confronti dei terzi, e contenente la specifica indicazione dell'oggetto del contratto e delle clausole che regolano il rapporto.
In mancanza di detto documento contrattuale, ai fini di una valida conclusione del contratto rimane del tutto irrilevante l'esistenza di una deliberazione con la quale l'organo collegiale dell'ente abbia deliberato in ordine alla stipulazione del contratto, in quanto detta deliberazione non costituisce una proposta contrattuale, ma ha natura di atto ad efficacia soltanto interna, con funzione meramente autorizzatoria del contratto nei confronti dell'organo legittimato a esprimere all'esterno la volontà del Comune (v. Cass. ; 26-3-2009 n. 7297; Cass. 8-6-2007 n. 13508).
Cass. civ. Sez. II, Sent., 14-11-2012, n. 19934
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