20 dicembre 2012

la sottoscrizione delle parti nei rogiti notarili e effettiva di causa impeditiva.


In detto quadro normativo, la sottoscrizione delle parti nei rogiti notarili, ai sensi della L. 16 novembre 1913, n. 89, art. 51, n. 10, si configura come requisito essenziale per la validità dell'atto, che in caso di carenza è da considerare senz'altro nullo (cfr., in tal senso, Cass. 8 novembre 1974 n. 3424), e, però accedendo ad atto che è del pubblico ufficiale che lo redige (art. 2699 c.c.), e non delle parti che vi intervengono, assume valenza e significato non già di strumento indispensabile di appropriazione della dichiarazione documentata e di presupposto della validità di questa, ma di elemento di completamento dell'iter procedimentale finalizzato alla formazione dell'atto, che, come tale, nell'ambito di detto iter, è surrogabile, in particolare, dalla dichiarazione che la parte renda formalmente al notaio, e che da costui venga espressamente menzionata nel rogito, dell'esistenza di una impossibilità o di una seria e grave difficoltà a sottoscrivere.

La funzione surrogatoria della sottoscrizione normativamente riconosciuta alla dichiarazione di impedimento a firmare della parte, con la menzione di tale dichiarazione nell'atto da parte del notaio, tuttavia si applica incondizionatamente soltanto nella riscontrata effettiva esistenza della causa impeditiva, integrando la falsità della relativa prospettazione un elemento ben suscettibile, da solo, o più spesso in concorso con altri, di evidenziare la mancanza nel dichiarante di un'effettiva volontà di negoziare corrispondente alla manifestazione di intento resa al notaio e un sostanziale diniego di approvare il contenuto del documento da questo formato (cfr., per riferimenti; Cass. 27 luglio 1950 n. 2101; Cass. 15 novembre 1968 n. 535; Cass. 22 maggio 1969 n. 1809; Cass. 23 maggio 1978 n. 4781; Cass. 5 novembre 1990 n. 10605; Cass. 11 novembre 1992 n. 1073; Cass. 6 novembre 1996 n. 9674; Cass. 30 gennaio 1998 n. 950; Cass. 10 agosto 2004 n. 15424, tutte riguardanti vertenze relative a validità di testamenti pubblici). Di conseguenza, allorchè venga contestata la veridicità della cennata dichiarazione di impedimento a sottoscrivere, il giudice non può ritenere, ed affermare, l'indiscutibile validità dell'atto pubblico che detta dichiarazione contiene e, soprattutto, dei negozi nello stesso documentati sulla base del solo dato della formale presenza nell'atto medesimo del cennato surrogato della sottoscrizione, ma deve accertare in concreto, sulla base delle prove offerte dalle parti interessate, se la dedotta falsità della causa impeditiva sussista, se la stessa costituisca, di per sè sola o in concorso con altre circostanze, indice di un rifiuto di approvare il contenuto negoziale del documento, estendendo l'indagine alla verifica di ogni ulteriore elemento ricavabile dalle peculiarità della fattispecie che possa rivelare l'esistenza, o l'insussistenza, di quel rifiuto, stabilire, infine, se ed in quali limiti la falsità della dichiarazione contestata sia opponibile alla controparte e possa determinare l'invalidità degli accordi con questa conclusi.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 16-11-2012, n. 20209


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